Lavoro e HR

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Al via l’esonero contributivo 2018

Come ampiamente preannunciato dal dibattito parlamentare dei mesi scorsi, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), all’articolo 1, co. 100 e seguenti, introduce un esonero contributivo per l’assunzione dei giovani. Poiché, a differenza di quanto avvenuto in passato, non è previsto un termine di scadenza, trattasi di beneficio “permanente”, ossia che varrà anche per gli anni a venire, fino all’approvazione di eventuali nuove disposizioni.
 
Misura dell’esonero – E dunque – fermi tutti gli altri requisiti previsti – a favore dei datori di lavoro privati (esclusa quindi la pubblica amministrazione) i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche). Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Nota Bene La misura dell’esonero sale al 100%, con alcune limitazioni, ove l’assunzione riguardi studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro come pure ex apprendisti del I o III tipo.

 
Requisiti dei datori di lavoro – Ai comma 104 e 105 troviamo “elencate” le condizioni che devono rispettare i datori di lavoro interessati alle assunzioni agevolate, primi tra tutte quelle previste dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150: per cui gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, eccetera.
Ma non basta: il datore non deve aver effettuato alcune tipologie di licenziamenti nei 6 mesi precedenti e successivi, nel rispetto delle condizioni elencate nella tabella che segue.
 

LICENZIAMENTI PRECEDENTI ALLE NUOVE ASSUNZIONI: SPETTANZA DELL’ESONERO
Periodo Dove Fattispecie Spetta
6 mesi precedenti Medesima unità produttiva Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) NO
Licenziamento collettivo (legge 23 luglio 1991, n. 223) NO
Licenziamento per giusta causa SI
Dimissioni del lavoratore SI
Risoluzione consensuale del rapporto SI

 

LICENZIAMENTI SUCCESSIVI ALLE NUOVE ASSUNZIONI: RESTITUZIONE DELL’ESONERO
Periodo Dove Fattispecie Opera
6 mesi successivi Medesima unità produttiva Licenziamento per GMO lavoratore assunto con l’esonero * SI
Licenziamento per GMO di un lavoratore inquadrato con la stessa qualifica di quello assunto con l’esonero* SI
Licenziamento collettivo (legge 23 luglio 1991, n. 223) NO
Licenziamento per giusta causa NO
Dimissioni del lavoratore NO
Risoluzione consensuale del rapporto NO
* Tale licenziamento comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito: per il computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti sugli altri datori che assumono il lavoratore (a prescindere dall’età del lavoratore all’atto delle nuove assunzioni).

 
Requisiti soggettivi – Per quanto riguarda i requisiti soggettivi relativi ai giovani lavoratori:

a) per l’anno 2018, ossia per tutte le assunzioni effettuate nel periodo di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, i soggetti interessati – al momento dell’assunzione – non devono aver ancora compiuto il 35° anno di età (ossia devono avere al massimo 34 anni e 364 giorni);

b) a partire dal 1° gennaio 2019, i soggetti interessati all’assunzione non dovranno aver ancora compiuto il 30° anno di età (ossia devono avere al massimo 29 anni e 364 giorni).

Va evidenziato che i giovani, oltre al requisito anagrafico, devono anche essere alla prima assunzione stabile: infatti occorre che essi non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro; a tale regola fa eccezione quanto previsto dal comma 103 che, nel caso di una precedente prima assunzione con l’esonero in esame non goduto per intero, consente una successiva riassunzione con fruizione della parte residua di beneficio da parte di un altro datore di lavoro, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
 
Domestici, Apprendisti e Contratti a termine – Fermo che non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti a tempo indeterminato, il comma 114 stabilisce l’esonero in esame non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato. In particolare per quanto concerne l’apprendistato, oltre a quanto riguarda l’esonero al 100% (e non solo al 50%) se il datore assume a tempo indeterminato studenti che hanno svolto, presso di lui, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, va evidenziato che il co. 106 dispone che il beneficio in esame si applica, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017 (ossia dal 1° gennaio 2018), di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.
 

Nota Bene In tal caso, l’esonero si applica a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: tale norma dispone che i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato, esclusi i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

 
Infine, alle condizioni date, l’esonero del 50% si applica, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ossia a partire dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

Link iscrizione multi rubrica