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Assunzione di disabili dopo la diffida: sanzione ridotta del 75%

In virtù di quanto previsto dal decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, all’articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è stato aggiunto il nuovo comma 4-bis, il quale stabilisce che, per la  violazione dell’obbligo di assumere disabili, si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. La diffida prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilita? avviata dagli uffici.
 
L’art. 13 citato dispone che, in caso di constatata inosservanza dalle quali derivino sanzioni amministrative, l’ispettore provvede a diffidare il trasgressore, alla regolarizzazione delle inosservanze materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale.
 
In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari a un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni. Il pagamento di tale importo estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
 
Ne deriva, quindi, che la sanzione di 153,20 euro al giorno viene ridotta a un quarto nel caso in cui il datore inadempiente presenti la richiesta di assunzione o invii copia del contratto di lavoro entro 15 giorni dalla notificazione del verbale.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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