Processo tributario telematico

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Avvio delle funzionalità del Processo Tributario Telematico in 11 Regioni e 2 Province autonome

Con Decreto del Ministero delle Finanze datato 15 dicembre 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha finalmente varato l’ampliamento delle aree di funzionalità relative al Processo Tributario Telematico (a questo link è possibile reperire il testo integrale del provvedimento www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/22/16A08780/sg).
Il decreto si compone di due principali articoli, il primo dei quali richiama la normativa di riferimento per l’entrata in vigore dei servizi ed individua gli ambiti geografici di estensione di tali funzionalità:
“1. Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, si applicano alle Commissioni tributarie di primo e secondo grado presenti nelle province autonome di Trento e Bolzano nonché alle Commissioni tributarie provinciali e regionali  presenti nelle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,  Marche,  Puglia,  Sardegna, Sicilia, Val D’Aosta.”
L’art. 2 detta invece le tempistiche di avvio dei servizi telematici di deposito, specificando che la nuova disciplina si applicherà esclusivamente ai ricorsi notificati a partire:

  1. a) dal 15 febbraio 2017 per le Regioni Basilicata, Campania e Puglia;
  2. b) dal 15 aprile 2017 per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia;
  3. c) dal 15 giugno 2017 per le Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;
  4. d) dal 15 luglio 2017 per le Regioni Marche e Val D’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Con il decreto in parola, quindi, si estendono a tutto il territorio nazionale le funzionalità relative al Processo Tributario Telematico; funzionalità che, giova sottolinearlo, non hanno carattere di sperimentazione ma di vera e propria procedura di trasmissione a pieno valore legale.
Il deposito effettuato per il tramite delle funzionalità del SIGIT e, quindi, del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, avrà piena valenza giuridica e non necessiterà di alcuna integrazione di carattere cartaceo o di altre appendici volte ad attuarne l’efficacia.
Il sistema, però, resta ad oggi facoltativo e non obbligatorio, ciò in virtù di una precisa scelta effettuata dal Ministero delle Finanze volta ad introdurre gradualmente l’informatizzazione dei registri del contenzioso tributario.
Nel caso specifico, quindi, non si è scelto di aprire una fase sperimentale – come successo sia nell’ambito del Processo Civile Telematico che in quello del Processo Amministrativo Telematico – per poi decretare l’entrata in vigore del deposito obbligatorio con le forme telematiche, ma si è preferito rendere da subito il sistema a pieno valore legale, lasciando però all’utente la scelta se avvalersi o meno delle funzionalità di trasmissione digitale degli atti.
Come appare logico, di conseguenza, saranno soprattutto i professionisti che risiedono in zone decentrate rispetto alla Commissione Tributaria Provinciale o che – comunque – hanno la sede del proprio studio in province grandemente distanti dalla sede della Commissione Tributaria Regionale, a poter godere dei maggiori vantaggi determinati da un sistema informatico di invio dei ricorsi e degli atti in generale ma, il consiglio personale, è comunque di avvalersene indipendentemente dalla distanza geografica da percorrere per raggiungere l’ufficio di destinazione, posto che il sistema non rimarrà certamente facoltativo in eterno e sarà quindi interesse del Professionista non farsi trovare impreparato nel momento della definitiva applicazione del deposito telematico obbligatorio.
Con l’entrata in vigore della normativa in commento, poi, sarà finalmente possibile utilizzare la notifica del ricorso tramite Posta Elettronica Certificata su tutto il territorio nazionale, avendo cura – però – di osservare i termini di effettivo avvio dei servizi nelle singole regioni.
Come ricordato in un precedente articolo pubblicato su queste pagine, infatti, le notificazioni effettuato nell’ambito del Processo Tributario Telematico, sono possibili unicamente in virtù del combinato disposto di cui all’art. 16bis D. Lgs 546/1992, del D.M. 163/2013 e del Decreto MEF 4 agosto 2015.
Ed a tal proposito la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n° 17941 del 12 settembre 2016, ha dichiarato l’inesistenza della notificazione tributaria via PEC effettuata in ambiti geografici ove non erano ancora stati avviati i servizi relativi al Processo Tributario Telematico.
Si ricorda, sul punto, che gli Ermellini hanno stabilito:
“Alla stregua del quadro normativo di riferimento come sopra delineato, deve concludersi, riguardo allo specifico problema dibattuto nel presente giudizio, che nella fattispecie in esame, alla data del 5 dicembre 2014, la notifica tramite PEC effettuata dal difensore della contribuente all’amministrazione finanziaria della sentenza resa dalla CTR della Campania tra le parti, non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ….[omissis]…. Detta notifica, in assenza della previsione delle regole tecniche di attuazione, deve ritenersi giuridicamente inesistente, non essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, diversamente da quanto ritenuto possibile in fattispecie diverse da questa Corte (cfr. Cass. sez. unite 18 aprile 2016, n. 7665).”
In virtù del calendario sopra delineato, quindi, a partire dal prossimo 15 luglio 2017 sarà definitivamente completata la fase di avvio dei servizi del Processo Tributario Telematico in tutto il territorio nazionale e, di conseguenza, sarà possibile notificare e depositare indipendentemente dal luogo di residenza del Contribuente e della sede della Commissione Tributaria.
 
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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