Lavoro e HR

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Beneficiari del reddito di cittadinanza: compatibilità con altre agevolazioni

L’agevolazione per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza è compatibile e aggiuntiva rispetto a quelle stabilite dall’art. 1, co. 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; tale norma dispone che i programmi operativi nazionali, regionali e complementari possono prevedere, nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti e nel rispetto delle norme UE in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti:

  1. che non abbiano compiuto 35 anni di età; oppure
  2. di almeno 35 anni di età privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

 
Per essi, l’esonero contributivo di cui all’art. 1-bis, co. 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (legge n. 96/2018), è elevato fino al 100%, nel limite massimo di importo di 8.060 euro su base annua ex art. 1, co. 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
 
Se il datore ha esaurito gli esoneri contributivi in forza della legge n. 145/2018, gli sgravi contributivi di cui all’art. 8, co. 1 e 2, ossia quelli relativi al reddito di cittadinanza, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro.
 
Infine, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quello dell’economia, entro 60 giorni sono stabilite le modalità di accesso al credito di imposta di cui sopra.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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