Processo civile telematico

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Cassazione Civile – Ordinanza 20672/2017 – Notificazioni in proprio via PEC ed obbligatorietà dell’utilizzo del formato P7M

Con la recente ordinanza n° 20672/2017, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di occuparsi della rilevanza della normativa tecnica in materia di PCT ai fini della validità degli atti, nonché dei formati di file utili ad un corretto perfezionamento delle notificazioni via PEC.
Si precisa sin da subito, però, che l’ordinanza de qua ha natura interlocutoria e non propriamente decisoria, posto che con tale provvedimento la sesta sezione della Suprema Corte, rimette gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite”.
Sulle questioni oggetto dell’odierno commento, quindi, si pronunceranno con tutta probabilità le sezioni unite della Corte di Cassazione, le quali potrebbero anche ribaltare i rilievi svolti dalla sesta sezione con l’ordinanza in parola.
Tralasciando il merito della vicenda, ai fini della presente analisi basti evidenziare che – nel caso di specie – parte ricorrente sollevava eccezione di irritualità della notifica via PEC del controricorso per cassazione poiché avvenuta allegando alla mail di notificazione tre file in formato PDF e non in formato P7M.
In virtù di ciò, proseguiva parte ricorrente, i documenti trasmessi dovevano intendersi privi di firma digitale.
La sesta sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto, con l’ordinanza in esame, che l’eccezione sopra emarginata e, più in generale, la questione avente “ad oggetto gli effetti della violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli «atti del processo in forma di documento informatico» (o, descrittivamente, nativi informatici) da notificare” di centrale importanza, tanto da dover essere rimessa direttamente alle Sezioni Unite.
Orbene la Suprema Corte però, pur come detto rimettendo la questione alla decisione delle Sezioni Unite, ha compiuto numerosi rilievi e considerazioni all’interno dell’ordinanza in parola, ed in particolare sollevando due elementi di sicuro interesse ai fini l’odierna analisi.
In primis, riferendosi alla violazione della normativa tecnica che regola il Processo Civile Telematico, la Corte ha ritenuto “ad avviso di questo Collegio neppure può trovare diretta ed immediata applicazione il principio generale di sanatoria della nullità, perché l’osservanza delle specifiche tecniche sullo stesso confezionamento dei file informatici nativi dovrebbe poter attenere all’esistenza stessa dell’atto“; discostandosi, quindi, dai precedenti assunti giurisprudenziali che avevano derubricato la violazione delle norme di carattere tecnico ad una mera irregolarità formale priva di sanzione espressamente prevista dalla legge, la sesta sezione ha ritenuto che il mancato rispetto del formato espressamente previsto per un determinato documento informatico, potesse attenere all’esistenza del documento stesso.
Tale affermazione, però, appare cozzare con in principi dettati dalle normative di base del nostro ordinamento in materia di informatica giuridica, fra cui il Regolamento EIDAS (Regolamento UE N. 910/2014 del 23 luglio 2014) e il Codice dell’Amministrazione Digitale e non può pertanto ritenersi – almeno ad avviso di chi scrive – condivisibile. Proprio il Codice dell’Amministrazione Digitale, infatti, all’articolo 1 lettera p) definisce documento informatico: “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
Se, quindi, qualsiasi rappresentazione informatica di atti, dati o fatti contenuta all’interno di un documento di natura elettronica può fattivamente essere intesa quale documento informatico, come potrebbe quest’ultimo “cessare di esistere” solo perché redatto in un formato di file invece che in un altro? O, più genericamente, solo perché non aderente ad una normativa tecnica dettata, come appare evidente, all’unico fine di uniformare i formati di file di cui il Sistema Giustizia deve occuparsi di gestire e per rendere maggiormente fruibile il documento per le parti del processo?
La risposta, sempre ad avviso di chi scrive, è che ciò non possa essere! Un documento informatico aderente alla definizione dettata dal Codice dell’Amministrazione Digitale, esisterà proprio in quanto idoneo a fornire una “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” e ciò indipendentemente dalla tipologia di file in cui tale rappresentazione sarà raccolta.
Ma oltre a ciò…. Siamo certi che, nel caso di specie, ci sia davvero stata una violazione della normativa tecnica in materia di Processo Civile Telematico?!
La risposta, alla luce delle considerazioni che seguiranno, non appare scontata.
La Suprema Corte, nella propria analisi normativa, fa riferimento al D.M. 44/2011 ed alle specifiche tecniche attuative di tale Decreto Ministeriale: “il formato dell’atto del processo in forma di documento informatico è regolato, in via di sostanziale delegificazione, dall’art. 12 del Provvedimento 28/12/2015 (successivo a numerosi altri analoghi) del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia in forza dell’art. 11 del decreto del Ministro della giustizia del 21/02/2011, n. 44, [omissis] ai sensi del capoverso di tale disposizione, per quel che qui può rilevare, è stabilito poi che «La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; . nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m», mentre le definizioni degli acronimi PAdES e CAdES si rinvengono alle lett. z) ed y) del precedente art. 2 del detto provvedimento DGSIA: risultando quindi indispensabile l’estensione «p7m», a garanzia dell’autenticità del file e cioè dell’apposizione della firma digitale al file in cui il documento informatico originale è stato formato….”
Da detta analisi la sesta sezione fa emergere una sostanziale obbligatorietà, nel caso di documenti destinati ad assurgere ad atti del Processo Civile Telematico (ed anche destinati alla notificazione), dell’utilizzo del formato P7M, quale unico formato idoneo a garantire l’“autenticità del file e cioè dell’apposizione della firma digitale”.
Ciò è confermato dai successivi rilievi svolti, all’interno dell’ordinanza in parola, in relazione ad altra eccezione affrontata dalla Suprema Corte e non oggetto dell’odierna analisi: “…parrebbe dirsi che con l’imposizione dell’elaborazione del file in documento informatico con estensione «p7m» il normatore tecnico abbia inteso offrire la massima garanzia possibile, allo stato, di conformità del documento, non creato ab origine in formato informatico ma articolato anche su di una parte o componente istituzionalmente non informatica, quale la procura a firma analogica su supporto tradizionale, al suo originale composito, incorporando appunto i due documenti in modo inscindibile e, per quel che rileva ai fini processuali e soprattutto se non altro con riferimento alla presente fattispecie”
I rilievi sopra emarginati, a parere dello scrivente, non possono che essere oggetto di puntuale critica.
Se è pur vero che la sesta sezione della Suprema Corte ha fatto corretto riferimento all’art. 12 delle specifiche tecniche DGSIA, è altrettanto vero che lo ha fatto citando l’articolo solo parzialmente e, di conseguenza, giungendo a conclusioni non condivisibili.
L’articolo de quo, infatti, stabilisce in primis – al primo comma – che l’atto del processo (ed in virtù di vari rimandi normativi anche l’atto nativo digitale oggetto di notificazione nonché la relata di notifica via PEC) debba essere in formato PDF; poi, al comma 2, ulteriormente prescrive:
“La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo “firme multiple indipendenti” o parallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L’ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un’alterazione dell’ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l’apposizione di una firma singola che per l’apposizione di firme multiple. “
Analizzando in particolare l’ultimo periodo (in realtà correttamente citato dalla Suprema Corte), possiamo agevolmente notare come la norma precisi che solo nel caso di utilizzo del formato CadES il documento sottoscritto avrà estensione p7m, ciò perché – come è noto – i documenti sottoscritti in formato PAdES mantengono estensione PDF (elemento questo, fra l’altro, desumibile dalla norma ETSI TS 102 778 espressamente richiamata nella definizione di formato PADES che la stessa Suprema Corte cita nel corpo dell’ordinanza e contenuta nell’articolo 2 delle specifiche tecniche)
Le conclusioni a cui è giunta la Suprema Corte, per tutti i rilievi sopra svolti, non possono quindi essere condivise dallo scrivente, e si auspica – di conseguenza – che la decisione delle sezioni unite si discosti dall’ordinanza oggetto dell’odierna analisi.
 
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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