Processo civile telematico

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Cassazione Penale – Ribadita la non equivalenza fra PEC e raccomandata cartacea

Con la recente pronuncia 43872/2018 (depositata il 3 ottobre scorso) la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un’impugnazione cautelare trasmessa a mezzo Fax e PEC, ribadendo la non identità ed equipollenza, fra la Posta Elettronica Certificata e la raccomandata cartacea.
Nel caso di specie il Difensore dell’imputato aveva trasmesso digitalmente l’impugnazione ritenendo legittimo il ricorso alla PEC in virtù dell’espresso richiamo, presente dell’art. 583 c.p.p., alla raccomandata cartacea.
Gli Ermellini però, in adesione a precedenti orientamenti della medesima Corte, hanno ritenuto inammissibile l’impugnazione cautelare trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata in quanto “ …le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e, ai sensi della L. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 16-bis, l’uso della p.e.c. è consentito solo per le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria…”.
A tutt’oggi, quindi, la Corte di Cassazione continua a non ritenere valido, nell’ambito dei procedimenti penali, il generale principio di equipollenza fra PEC e raccomandata inserito nel Codice dell’Amministrazione Digitale, ritenendo invece tassativo il ricorso a forme di spedizione ben specificate all’interno del codice di procedura penale.
 
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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