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Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, Sentenza 29 settembre 2017 – Nessun obbligo di costituzione digitale per il resistente

Nel corso degli ultimi mesi ci siamo più volte occupati del tema della costituzione in giudizio nell’ambito delle procedure tributarie telematiche.
Le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, infatti, hanno iniziato ad occuparsi della materia arrivando – però – molto spesso a soluzioni interpretative decisamente contrastanti.
Abbiamo in passato visto una prima pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in materia di inammissibilità dell’atto di costituzione digitale nel caso in cui il primo grado di giudizio fosse stato introdotto con atto cartaceo (il commento è integralmente reperibile a questo link ), e ci siamo poi recentemente occupati della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia che, con la pronuncia n° 245 del 10 ottobre 2017, ha ritenuto non solo che la scelta fra procedimento telematico e cartaceo dovesse essere fatta al momento della notificazione del ricorso ma che, tale scelta, avrebbe inscindibilmente vincolato anche parte resistente (il testo del commento è reperibile a questo link).
Nell’articolo odierno, invece, avremo modo di analizzare una pronuncia che – ad avviso di chi scrive – non solo appare maggiormente condivisibile rispetto ai precedenti sopra citati, ma che oltretutto richiama importanti principi dettati dalla Corte di Cassazione in tema di raggiungimento dello scopo dell’atto.
La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con la pronuncia n° 1507/4 del 29 settembre 2017 (integralmente reperibile a questo link) ha espresso due importanti principi di diritto in materia di costituzione in giudizio nel processo tributario, vediamoli però separatamente.
Il fatto oggetto di causa ha riguardato la costituzione, in forma digitale, della parte resistente in un procedimento introdotto cartaceamente ed asseritamente notificato prima del termine indicato dall’art. 20 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 n° 163, il quale prescrive “Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto di cui all’articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni  tributarie individuate con il medesimo decreto.”
Dinanzi all’eccezione di irritualità della costituzione, mossa da parte ricorrente, la Commissione Tributaria Provincia di Foggia ha ritenuto in primis “…infondata la tesi secondo la quale essa non avrebbe potuto avvenire in via telematica. In particolare …[omissis]…. nella specie la costituzione è avvenuta in data 1.6.2017 (quando presso la CTP di Foggia era già attivo il PTT, essendo questo abilitato a decorrere dal 15.2.2017)” ed ha poi proseguito precisando che “Né a conclusioni contrarie può portare l’art. 20 del DM 163/2013 (secondo cui “Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto di cui all’articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto” -e per la Puglia cfr. D.Dirett. 15/12/2016, recante “Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico”, pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2016, n. 298). Venendo all’attenzione una modalità di costituzione in giudizio, essa deve ritenersi idonea anche nei procedimenti già pendenti, ove si consideri che secondo Cass., sez. un. 7665/2016, in motivazione, “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del2014). Ne consegue che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte”.”
La commissione foggiana, quindi, non solo evidenzia come il Processo Tributario Telematico fosse già stato completamente attivato all’epoca della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio ma addirittura come, anche nel caso di notificazione antecedente all’entrata in vigore del PTT, la costituzione effettuata in forma digitale avrebbe dovuto comunque ritenersi pienamente valida in virtù del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia 7665/2016.
Oltre a ciò, venendo al secondo principio espresso dalla commissione provinciale, con la pronuncia in esame la CTP di Foggia si è occupata dell’interpretazione della normativa relativa all’obbligo di deposito in forma cartacea o digitale degli atti del processo, esprimendo però principi in pieno contrasto con le tesi sostenute dalla CTP di Reggio Emilia con la successiva pronuncia n° 245 del 10 ottobre 2017.
La commissione foggiana, in particolare, ha ritenuto che “non vi sia neppure alcun obbligo per il resistente di costituirsi secondo le forme adottate dal ricorrente. E infatti, ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2015 (Specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in G.U. Serie Generale n.184 del 10-08-2015), la trasmissione di atti e documenti del resistente può avvenire direttamente “al S.I.Gi.T., da parte del soggetto abilitato”. Il successivo art. 9 prevede poi che successivamente alla costituzione in giudizio, e salvo quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163, la trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio tramite il S.I.Gi.T., sia da parte del ricorrente che del resistente, è effettuata con le medesime modalità di cui all’art. 8. Ne consegue che l’obbligo di proseguire con la trasmissione a mezzo SIGIT, sussiste solo quando la costituzione sia avvenuta (da parte del ricorrente, o da parte del resistente), con tale modalità. In questo senso milita altresì l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163 (Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in G.U. Serie Generale n.37 del14-02-2014), il cui comma 3 stabilisce che “la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore” -a conferma che la scelta di una delle due parti non vincola l’altra parte, salva la necessità di proseguire con le forme telematiche in capo a chi tale modalità abbia adottato, ad eccezione della ipotesi di sostituzione del difensore.”
Concludendo, quindi, la CTP di Foggia giunge alle medesime conclusioni a cui eravamo in parte arrivati commentando la pronuncia della CTP di Reggio Emilia, ossia, la scelta di una delle parti sull’utilizzo del mezzo digitale o del mezzo cartaceo per il deposito degli atti processuali non può vincolare l’altra parte del giudizio ma porrà un vincolo unicamente in capo alla parte che abbia operato detta scelta.
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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