Processo civile telematico

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Commissione Tributaria Regionale Toscana, pronuncia 346-4-2018 – Cartella esattoriale annullabile senza prova della notifica via PEC

Qualche tempo fa ci eravamo occupati del provvedimento della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto depositato il 23 febbraio 2015.
Con tale pronuncia la Commissione grossetana aveva annullato una cartella esattoriale di Equitalia poiché detta società aveva fornito prova della notificazione via PEC unicamente con delle stampe delle ricevute di accettazione e consegna.
Oltre a ciò, sempre la società Equitalia, aveva trasmesso in allegato al messaggio PEC unicamente una scansione della cartella esattoriale, priva oltretutto di qualsiasi sottoscrizione digitale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto ha ritenuto che il ricorso dovesse essere accolto stante l’assenza di prova della regolare notifica della cartella esattoriale poiché solo i file della ricevuta di accettazione e di consegna (da prodursi in formato .eml oppure .msg) sarebbero stati documenti informatici idonei a comprovare l’avvenuta ricezione della cartella esattoriale notificata via PEC, mentre lo stesso non può dirsi per le stampe di dette ricevute che, di fatto, sono documenti privi di qualsivoglia autenticità e facilmente alterabili.
Orbene, la pronuncia della Commissione Provinciale di Grosseto è stata appellata da parte della società soccombente ma, oggi, confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con il provvedimento 346-4-2018.
La Commissione fiorentina, in particolare, ha preso in esame due aspetti fondamentali della questione, ossia, il mancato deposito dei file relativi alle due ricevute PEC di notificazione, nonché l’allegazione alla notificazione de qua di una mera scansione della cartella di pagamento priva di firma digitale: “Si ritiene che la prova della notifica telematica della cartella esattoriale può essere fornita dal concessionario attraverso la copia analogica della cartella e delle relative ricevute di accettazione e consegna: la prova della notifica sarà da ritenersi data se la conformità all’originale di tale copia, in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma l, D.Lgs 82/2005) o se la conformità di esse (per quanto prive dell’attestazione) non sia disconosciuta dal contribuente (art. 23. comma 2. D.Lgs. 82/2005)
Nel caso della notificazione a mezzo posta l’avvenuta notificazione viene provata attraverso l’esibizione dell’avviso di ricevimento compilato dall’agente postale. Nel caso, invece, della posta  elettronica certificata la prova della notificazione (pur se non sino a querela di falso ma sino a prova contraria, come affermato dalla recente sentenza n. 15035 del 21 luglio 2016 della prima sezione civile della Corte di Cassazione) è assolta dai due messaggi elettronici previsti dall’art. 6 del DPR 11 febbraio n. 68 (regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3).”
In primis, quindi, la CTR Toscana stabilisce che, al fine di comprovare la corretta notificazione via PEC di un qualsiasi atto o documento, sia necessario esibire o gli originali – e quindi i file delle ricevute di PEC – oppure delle stampe delle ricevute autenticate da pubblico ufficiale. Qualora non vi sia attestazione di conformità – le stampe de quibus – potranno far prova unicamente in caso di mancato disconoscimento delle stesse; disconoscimento che, nel caso di specie, è avvenuto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto.
Oltre a ciò, però, la Commissione fiorentina prende posizione anche in ordine alle corrette modalità di generazione del documento da notificarsi: “A giudizio di questa Commissione la documentazione presentata da Equitalia non risponde a quanto richiesto poiché con la notifica pec si trasmette una mera copia della cartella di pagamento che non garantisce la sua conformità all’originale, in quanto si tratta di una copia informatica priva di attestazione di conformità e di firma digitale, entrambe necessarie per ritenere, ai sensi dell’art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale, la copia conforme all’originale. Va anche detto che i funzionari di Equitalia, pur essendo stati ritenuti dalla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro (n. 1674/2014) abilitati ad attestare la conformità in quanto organi indiretti della P.A., non avrebbero secondo la Corte di legittimità tale potere, tanto da evidenziare lo specifico onere dell’esattore di depositare in giudizio l’originale dell’ingiunzione di pagamento a fronte della contestazione sul punto da parte del contribuente (cfr. Cass. 8446/2015).
Si ritiene pertanto debbano essere accolte tutte le eccezioni di parte contribuente che contesta la regolarità della notifica ricevuta a mezzo pec poiché Equitalia ha l’onere di provare la conformità dell’atto digitale trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’originale prodotto in giudizio, non essendo sufficiente il deposito della pec in cui è scritto che il messaggio originale è incluso in allegato specificando le modalità della sua apertura.”
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, quindi, richiama espressamente l’art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale e, in via indiretta, l’art. 20 comma 1-bis del medesimo testo normativo, stabilendo che: qualora l’agente riscossore voglia procedere ad una notificazione via PEC della cartella di pagamento, dovrà comunque conformarsi alla normativa prevista dal CAD e quindi, se riterrà di procedere alla digitalizzazione di un documento cartaceo e non alla formazione diretta di un documento nativo digitale, la scansione de qua dovrà essere oggetto di specifica attestazione di conformità da parte di un pubblico ufficiale (a tal riguardo la Commissione fiorentina non ritiene che possa operare tale attestazione il medesimo agente riscossore) o, quanto meno, essere oggetto di specifica sottoscrizione digitale salva, in quest’ultimo caso, la possibilità di disconoscimento da parte del soggetto ricevente.
 
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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