Lavoro e HR

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Congedo di maternità solo dopo il parto: le istruzioni Inps

In base al combinato disposto degli artt. 16 e 20 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il congedo di maternità può essere fruito (in via alternativa) come di seguito:

  1. nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto (se il parto avviene oltre tale data, per il periodo intercorrente tra data presunta ed effettiva) e nei 3 mesi dopo il parto;
  2. dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi;
  3. solo dopo il parto ed entro i 5 mesi successivi.

Nei casi b) e c), il medico specialista del SSN (o convenzionato) e il medico competente per la prevenzione e tutela della salute sul lavoro devono attestare che tale opzione non nuoce alla salute della gestante e del nascituro. A tale ultimo proposito, l’Inps, con circ. 12 dicembre 2019, n. 148, ha fornito le proprie indicazioni, precisando che la norma consente alle gestanti di fruire di tutti i 5 mesi di congedo di maternità dal giorno dopo al parto, che tale facoltà è alternativa alla fruizione del congedo di maternità ex art. 16, co. 1, e il suo esercizio comporta, a prescindere dal fatto che il parto avvenga prima, in coincidenza o dopo la data presunta indicata sul certificato, che la lavoratrice madre si assenti per i 5 mesi dopo il parto.

Documentazione – Per fruire di tutto il congedo dopo il parto, il medico specialista del SSN (o convenzionato) e, se presente, il medico competente per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro devono attestare che ciò non arreca pregiudizio alla salute di gestante e nascituro. Tale documentazione va acquisita dalla lavoratrice nel 7° mese di gravidanza (entro tale termine va prodotta a datore e Inps) e deve attestare esplicitamente l’assenza di pregiudizio alla salute di gestante e nascituro fino alla data presunta del parto o fino al parto (ove avvenisse dopo la data presunta). Le certificazioni con il solo riferimento alla data presunta del parto, attestando l’assenza di pregiudizio alla salute di gestante e nascituro solo fino a tale data, saranno idonee a consentire il lavoro fino al giorno prima della data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta e per i successivi 5 mesi (per approfondimenti si veda l’esempio contenuto nella circolare).

Parto “fortemente” prematuro – In caso di parto avvenuto prima dell’inizio dell’8° mese, essendo il congedo di maternità già fruito totalmente dopo il parto, si applica l’art. 16, co. 1, lettera d), peraltro più favorevole alla lavoratrice, perché ricomprende anche i giorni tra la data effettiva del parto e l’inizio dei 2 mesi ante partum. Quindi l’opzione della lavoratrice, se già esercitata, di fruire del congedo di maternità dopo il parto è considerata come non fatta.

Rinvio e sospensione del congedo – In caso di astensione dal lavoro solo dopo il parto ed entro i 5 mesi successivi, non è possibile sospendere e rinviare il congedo di maternità per ricovero del minore (art. 16-bis D.Lgs. n. 151/2001), perché non consentirebbe di rispettare il limite temporale dei 5 mesi entro cui fruire del congedo di maternità.

Flessibilità – La gestante che fruisca della flessibilità continuando il lavoro nell’8° mese di gravidanza, può scegliere, nel corso dell’8° mese, di prolungare il lavoro fruendo del congedo di maternità dopo il parto, fermo l’obbligo di attestare, entro la fine dell’8° mese, l’assenza di pregiudizio alla salute sua e del nascituro fino alla data presunta del parto o fino al parto che dovesse avvenire dopo la data presunta (le certificazioni, se prodotte all’Inps dopo la fine dell’8° mese, devono essere state redatte nel corso dell’8° o del 7° mese di gravidanza).

Interdizione anticipata e prorogata – L’interdizione dal lavoro ex art. 17, co. 2, D.Lgs. n. 151: lett. a), per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza, è compatibile con l’astensione dal lavoro solo dopo il parto, se i motivi di interdizione cessano prima del congedo ante partum;
lett. b) e c), per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute di donna e bambino e quando essa non possa essere spostata ad altre mansioni, è incompatibile con la facoltà ex art. 16, co. 1.1, perché non si può riprendere il lavoro fino alla fine dell’interdizione prorogata.

Malattia – Il sorgere di un periodo di malattia prima del parto comporta l’impossibilità di avvalersi dell’opzione ex art. 16, co. 1.1, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un “rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro”, superando il giudizio medico prima espresso nell’attestazione del medico specialista e, se presente, del medico competente. Il certificato di malattia già prodotto non ha quindi alcun effetto ai fini della tutela previdenziale della malattia, mentre sono confermati i suoi effetti giuridici e medico-legali. Ne deriva che, dal giorno di insorgenza della malattia (anche ove 1 solo giorno), la gestante inizia il congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute si aggiungono al congedo di maternità dopo il parto (per gli esempi si veda la circolare Inps).

Rinuncia – La scelta di astenersi dal lavoro solo dopo il parto è alternativa alla tradizionale modalità di congedo ante e post partum: quindi si può rinunciare alla scelta di avvalersi di tale opzione solo prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum (ossia prima dell’inizio dell’8° mese). Tuttavia, se la gestante dichiara (es.: presentando una nuova domanda di maternità), di non volersi più avvalere di tale opzione dopo l’inizio del periodo ante partum, il congedo di maternità indennizzabile è computato con le modalità ex art. 16, co. 1 (2 mesi ante e 3 mesi post partum). Da ciò deriva che i periodi ante partum lavorati prima della rinuncia sono computati come periodo di maternità, ma non indennizzati, perché la lavoratrice non si è astenuta dal lavoro. Quindi le saranno indennizzati solo i periodi di congedo ante partum dopo la rinuncia e i 3 mesi post partum, mentre per quelli lavorati, antecedenti alla rinuncia, essa sarà regolarmente retribuita dal datore e coperta sul piano degli obblighi contributivi.

Part time – L’erogazione dell’indennità di maternità nei casi di part time va riproporzionata alla ridotta entità della prestazione (Inps, circ. n. 41/2006). In caso di contemporaneo svolgimento di 2 o più part time, la facoltà di astenersi dal lavoro solo dopo il parto e nei 5 mesi successivi va opzionata per tutti i rapporti, se ve ne sono le condizioni. Quindi, se su un part time è stata disposta l’interdizione dal lavoro ex art. 17, co. 2, lettere b) e c), non ci si può avvalere della facoltà di astenersi dal lavoro solo dopo il parto sugli altri rapporti in essere.

Paternità – In caso di morte, grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre, egli ha diritto di astenersi dal lavoro per tutto il congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, anche se essa si è avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro solo dopo il parto e nei 5 mesi successivi.

Link iscrizione multi rubrica