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Contratto a termine: gli ultimi interventi del Ministero

Spettanza dell’esonero contributivo in relazione al diritto di precedenza e deroghe consentite nel caso di attività stagionali sono le due questioni principali in relazione alle quali è recentemente intervenuto il Ministero del lavoro, che ha fornito le proprie indicazioni operative a seguito dell’avvenuta presentazione di diverse richieste di interpello in materia di contratto di lavoro a termine. Esaminiamo dunque nel dettaglio tali importanti questioni.
Attività stagionali
La stipulazione di un contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali gode di diverse “deroghe” rispetto alla normativa generale in materia: così infatti prevedono alcune specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per comodità del lettore, nella tabella che segue, abbiamo messo a confronto le regole “ordinarie” – ossia quelle che valgono per la generalità dei contratti a termine – e quelle “speciali”, ossia quelle previste appunto per i contratti a termine “stagionali”.

Istituto Contratto a termine “ordinario” Contratto a termine “stagionale”
Durata massima Salvo diversa disposizione contrattuale: non superiore a 36 mesi (1) Nessun limite massimo di durata per più contratti a termine
Pause intermedie 10 giorni da scadenza del contratto di durata fino a 6 mesi, 20 giorni se il contratto ha avuto durata superiore (2) Non è previsto l’obbligo di rispettare le pause intermedie tra due successivi rapporti a termine
Numero massimo di lavoratori Da 0 a 5 dipendenti: 1 solo contratto a termine; da 6 in su: il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (2) Sono esenti dai limiti numerici, legali e contrattuali, i contratti a tempo determinato conclusi per lo svolgimento di attività stagionali
Diritto di precedenza Esercizio entro 6 mesi, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato per lo svolgimento delle medesime mansioni Esercizio entro 3 mesi, per le nuove assunzioni a tempo determinato per le medesime attività stagionali
(1) Per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, inclusi i periodi di somministrazione a tempo determinato, fatta salva la possibilità dell’accordo in deroga, per altri 12 mesi al massimo, presso la DTL.
(2) Salvo diversa disposizione del contratto collettivo, nazionale, aziendale o territoriale.

Esposte le differenze di cui sopra, occorre quindi comprendere bene quali attività possano essere definite come “stagionali”, onde godere delle eccezioni previste nelle varie ipotesi. A tale scopo occorre rifarsi all’articolo 21, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, il quale rimanda:
a) alle attività stagionali individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro;
b) nonché  alle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
La stessa norma inoltre stabilisce che, fino all’adozione del (nuovo) decreto ministeriale, continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525: la tabella allegata al DPR del 1963 individua oltre 50 attività stagionali, quali la raccolta e conservazione dei prodotti del sottobosco, la raccolta e spremitura delle olive, la produzione di vino, la lavorazione delle carni suine, le fiere ed esposizioni, le attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e solo per lo svolgimento di detti corsi, e così via.
Ebbene, a tale proposito il Ministero del lavoro, nella Nota 20 maggio 2016, n. 15, ha precisato che devono considerarsi stagionali tutte le attività:
a) che siano espressamente previste come tali nei contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali), anche nel caso in cui tali contratti siano stati sottoscritti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2015 (ossia prima del 25 giugno 2015); nonché quelle
b) individuate – al momento – dal DPR n. 1525/1963, le quali potrebbero essere modificate a seguito dell’emanazione del nuovo decreto ministeriale, che potrebbe quindi ridefinire l’elenco oggi vigente: a tale proposito, il Ministero ha evidenziato come il rinvio al DPR e al nuovo decreto non sostituisce né sostituirà le ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva, che può così – in ogni caso – “integrare” il quadro normativo.
Non solo: la Nota precisa anche che i contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali costituiscono un’eccezione al limite di durata massima stabilito dalla legge o dal contratto collettivo: ne deriva, quindi, che eventuali periodi di lavoro stagionale (come sopra definito) non vanno inclusi nel computo del limite di durata massima (36 mesi), il quale opera solo per i contratti a termine per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.
Diritto di precedenza ed esonero contributivo
Altra questione attiene al fatto che il D.Lgs. n. 81/2015, all’art. 24, dispone che il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione, e può essere esercitato (tra l’altro) a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per il lavoro stagionale).
A tale proposito, Confindustria ha chiesto se il datore possa fruire dell’esonero contributivo (triennale per l’anno 2015, biennale per il 2016) per l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell’ipotesi in cui un altro lavoratore, cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso, non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell’assunzione stessa.
Ebbene, rispondendo alla richiesta di interpello di cui sopra, il Ministero (con la Nota 12 febbraio 2016, n. 7), dopo aver evidenziato che la disposizione oggi vigente richiede che il lavoratore – obbligatoriamente – eserciti il diritto di precedenza in forma scritta, ha precisato che, in mancanza o nelle more dell’esercizio di tale diritto, il datore può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.
Leggendo bene tra le righe della risposta, si evince anche come tale soluzione valga tanto nel caso in cui il contratto a termine di durata superiore a 6 mesi sia cessato, quanto ove esso, una volta trascorsi i 6 mesi, risulti ancora in corso; il che legittima quindi l’esercizio del diritto di precedenza anche se il contratto a termine non è ancora scaduto, a condizione però che il rapporto in corso di svolgimento abbia già superato i 6 mesi di durata minima prevista.
Con specifico riferimento al godimento dell’esonero contributivo, esso spetta a condizione che il lavoratore che viene assunto a tempo indeterminato non abbia già manifestato per iscritto la volontà di avvalersi del proprio diritto di precedenza.
Da ultimo merita evidenziare che il Ministero, questa volta nell’ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito internet, rispondendo al quesito se i lavoratori con contratto a tempo determinato che intendano dimettersi debbano usare la nuova procedura, ha dato risposta positiva, precisando che anche le dimissioni da un rapporto di lavoro a tempo determinato rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura telematica.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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