Lavoro e HR

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Contributo addizionale e maggiorazione anche in somministrazione

Poiché l’art. 2, co. 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede il versamento del contributo addizionale dell’14% sui rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, l’obbligo interessa anche la somministrazione. Parimenti, sulla somministrazione a termine incide anche l’aumento del contributo addizionale (0,5 punti percentuali per ciascun rinnovo).
Detto che sono escluse le proroghe della medesima missione in caso di somministrazione a termine, (ricordando che, per l’aumento progressivo di 0,5 punti percentuali valgono solo i rinnovi effettuati dal 14 luglio 2018, nella tabella sono indicate le ipotesi più ricorrenti.

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
CONTRIBUTO ADDIZIONALE 1,4% E AUMENTO 0,5% PER I RINNOVI
FATTISPECIE 1,4% 0,5%
Prima missione: generalità dei casi SI NO
Prima missione: sostituzione dipendenti assenti NO NO
Prima missione: attività stagionali da contratto collettivo SI NO
Prima missione: attività stagionali ex DPR n. 1525/1963 NO NO
Proroga della missione (salvo eccezioni come appena sopra) SI NO
Rinnovo della missione: generalità dei casi SI SI
Rinnovo della missione: sostituzione dipendenti assenti NO NO
Rinnovo della missione: attività stagionali da contratto collettivo SI SI
Rinnovo della missione: attività stagionali ex DPR n. 1525/1963 NO NO
Rinnovo della missione nel settore marittimo SI SI
Somministrazione a TD dopo un precedente contratto a termine SI SI
Operai agricoli NO NO

Quindi, per ogni rinnovo della somministrazione a termine, l’aumento dello 0,5% si somma al contributo addizionale già dovuto. Se la missione è rinnovata 3 volte, il contributo addizionale è così quantificato: contratto originario: 1,4%; 1° rinnovo: 1,9% (1,4% + 0,5%); 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%); 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%); e così via.
 
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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