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Coronavirus: così il bonus per i servizi di baby sitting

A chi spetta il bonus baby sitting? Qual è l'importo? In questo articolo, proviamo a far luce su alcuni dubbi sul bonus baby sitter

A chi spetta il bonus
Il bonus, in alternativa al congedo “speciale” di 15 giorni, si applica (anche in caso di adozione e affido) ai genitori che siano lavoratori:

  1. dipendenti del settore privato;
  2. iscritti solo alla Gestione separata (art. 2, co. 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
  3. autonomi iscritti all’Inps, ovvero non iscritti all’Inps, dopo che le loro casse previdenziali avranno comunicato il numero dei beneficiari.

Il limite di età del figlio è 12 anni (fino al giorno del 12° compleanno), salvo il caso dei figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (in questo caso, il limite di età non si applica) e il bonus è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’art. 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

NON SPETTANZA E CUMULABILITÀ
Bonus baby sitting non è fruibile se … a) l’altro genitore è disoccupato o non lavoratore o ha strumenti di sostegno al reddito (es.: NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.)

b) è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo

Bonus baby sitting è cumulabile con … a) i giorni di permesso retribuito per legge 104, come estesi dal D.L. n. 18/2020 (6 + 12 per marzo e aprile)

b) il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Lavoratori – L’art. 54-bis, co. 5, del D.L. n. 50/2017, vieta il Libretto Famiglia per coloro con cui l’utilizzatore ha in corso o ha cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di Co.Co.Co. L’Inps però, vista la difficoltà dei genitori a individuare un lavoratore “diverso”, ha precisato che, solo per questo bonus, il prestatore occasionale remunerato con il Libretto Famiglia può anche essere la stessa persona con cui l’utilizzatore ha già in corso o ha cessato da meno di 6 mesi un rapporto subordinato. Quindi, egli può usare il bonus per pagare le ore in più svolte dallo stesso lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza ai minori.

Importo – Nella circ. 24 marzo 2020, n. 44, l’Inps precisa che il bonus per sevizi di baby-sitting ex art. 23 e 25 del D.L. n. 18/2020 è pari a 600 euro per dipendenti, iscritti a GS e autonomi (1.000 euro per il settore “sanitario”, trattato a parte). Se nello stesso nucleo ci sono più minori fino a 12 anni, è possibile ricevere il bonus per tutti loro, nel limite di 600 euro in tutto. Il richiedente, deve indicare un importo parziale per ogni minore: es.: con 2 figli fino a 12 anni, nella domanda all’Inps si può indicare un importo parziale per ogni minore, sino a concorrenza di 600 euro. Il beneficio compete, in generale, ai genitori: se essi non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio va richiesto ed erogato a quello che convive col minore. Per consentire all’Inps le verifiche ed evitare doppi pagamenti, il richiedente che compila la domanda, deve dichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore o di essere genitore unico, nonché la convivenza col minore (l’Inps controllerà i dati autodichiarati).

Età del minore – Il limite di età del minore (non oltre il 12° compleanno) è quello considerato al 5 marzo: quindi, i genitori di minori che alla data della domanda abbiano già compiuto 12 anni possono beneficiare del bonus baby sitting, purché al 5 marzo fossero agevolabili perché non avevano ancora 12 anni). Ex art. 23, co. 5, D.L. n. 18/2020, il limite di 12 anni non vale per i figli con grave disabilità accertata ex art. 4, co. 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (secondo cui gli accertamenti relativi alla minorazione, difficoltà, necessità di intervento assistenziale permanente e capacità complessiva individuale residua, sono effettuati dalle USL con le commissioni mediche integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare), iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Erogazione del bonusPer fruire del bonus con il Libretto Famiglia ex art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (legge n. 96/2017), il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono prima registrarsi sul sito Inps, piattaforma delle prestazioni occasionali, accendendo con una delle seguenti modalità:

  1. da soli con le proprie credenziali;
  2. con i servizi di contact center Inps (che svolgeranno, per loro conto, registrazione e/o adempimenti di comunicazione);
  3. tramite intermediari (es. un Consulente del Lavoro), o enti di patronato.

Quando si registrano, sia utilizzatori che prestatori devono fornire le informazioni identificative necessarie per gestire il rapporto e gli adempimenti contributivi connessi.
Il prestatore deve compilare con cura i campi delle modalità di pagamento delle prestazioni (l’Inps non risponde del mancato pagamento per errori nell’indicare l’IBAN).
Il genitore beneficiario deve procedere alla cd. “appropriazione telematica” del bonus entro 15 giorni solari da quando riceve la comunicazione di accoglimento della domanda (con sms, e-mail o PEC, a seconda di quanto indicato in domanda). La mancata appropriazione telematica del bonus, entro i 15 giorni solari da tale termine, equivale a rinuncia tacita. L’appropriazione consente al beneficiario di vedere nel “portafoglio elettronico” l’importo erogato e di disporne per pagare le prestazioni, da comunicarsi in procedura dopo lo svolgimento (con piattaforma telematica o servizi di contact center Inps). Quando inserisce la prestazione, l’utilizzatore deve specificare di fruire del “Bonus Covid 19” per il suo pagamento, e deve verificare che la procedura riporti i dati esatti della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”. Le prestazioni svolte potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma entro il 31 dicembre 2020.

Quanto e quando è pagato il prestatore – Le prestazioni inserite entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento sono pagate il 15 dello stesso mese, con lo strumento scelto dal prestatore all’atto della registrazione. Proprio come previsto in generale per il Libretto Famiglia, le prestazioni sono remunerate con titoli del valore di 10 euro l’ora (o multipli), per cui l’importo chiesto come bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino a un massimo di 600 euro). Possono essere remunerate con il LF le prestazioni di baby sitting svolte dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

Esempio – Fruizione del bonus con Libretto Famiglia

  1. l’Inps il 5 aprile comunica al beneficiario l’OK ed egli il 6 aprile si “appropria” del bonus;
  2. il beneficiario inserisce il 3 maggio le prestazioni rese, per un importo pari alla somma da erogare al lavoratore per i giorni di lavoro ed il lavoratore riceve il compenso entro il 15 maggio.

L’inserimento delle prestazioni in procedura dopo il 3 maggio non ne pregiudica il pagamento, che è solo posticipato al mese dopo (il prestatore riceverà il compenso il 15 giugno).

Limiti di spesa – Per il bonus è stato stanziata la cifra di 1.261.100.000 euro. L’Inps monitora la spesa relativa, informando i ministeri competenti: se il tetto è raggiunto, l’Istituto riceverà le domande (in ordine cronologico) con riserva e, solo in caso di ulteriori risorse, queste saranno accolte e poste in pagamento con la modalità di erogazione del Libretto Famiglia.

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