Lavoro e HR

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Così la risoluzione dell’apprendistato di I livello

Premesso che l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, per la sua risoluzione vigono regole particolari.
 
In via generale va anzitutto precisato che è ammessa la stipulazione del patto di prova, se non altro per sperimentare la “buona volontà” del giovane, e quindi la sua attitudine ad apprendere, non solo sul lavoro ma anche presso l’istituzione formativa. Tanto è vero che, ai sensi dell’art. 42, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa.
 
Una volta compiuto positivamente il periodo di prova, durante l’apprendistato si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo, e quindi il licenziamento è possibile solo per giusta causa o giustificato motivo, oggettivo o soggettivo.
 
Invece, al termine dell’apprendistato, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 del codice civile (ossia dando il preavviso), con preavviso decorrente dal medesimo termine: durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Invece, se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
 
Infine, da ultimo ricordiamo che, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, se il contratto di apprendistato è stato stipulato o “convertito a tempo indeterminato” a partire dal giorno 7 marzo 2015, si applicano le nuove regole in materia di contratto a tutele crescenti.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
 

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