Fatturazione elettronica

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Dal 1° gennaio 2020 le fatture elettroniche devono riportare il numero di protocollo della ricevuta della dichiarazione d’intento

L’articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019  n.58, è intervenuto a modificare la modalità di gestione delle dichiarazioni di intento, e la nuova formulazione dell’art.1 del decreto legge del 29 dicembre 1983 n.746 riporta che:
Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:

c) che l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all’Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell’importazione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.”

Con nota 69283/RU del 12 luglio 2019, la stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rilevava che
La novella legislativa prescrive, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate riporti l’indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale”.

Il fornitore dovrà quindi indicare nella fattura elettronica il numero di protocollo della ricevuta telematica fornito dall’esportatore abituale, rilevando che il suddetto numero di protocollo (e.g.  08060120341234567-000001) è composto da due parti:

  • la prima, formata da 17 cifre (e.g. 08060120341234567)
  • la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno “-” oppure “/” (e.g. 000001).

Con riguardo poi alla modalità di annotazione del suddetto numero di protocollo nel file XML della fattura elettronica, si dovranno seguire le indicazioni contenute nella FAQ dell’Agenzia delle Entrate n. 49 del 21 dicembre 2018, ove indicava di impiegare il campo <Causale> del blocco <DatiGenerali>  che può contenere fino a 200 caratteri alfanumerici (annotando per esempio “ricevuta dichiarazione di intento numero 08060120341234567-000001”), oppure  a livello di singola linea il campo <AltriDatiGestionali> del blocco <DatiBeniServizi> (indicando nel campo <TipoDato> “D.Intento” e nel campo <RiferimentoTesto> “ricevuta dichiarazione di intento n.08060120341234567-000001”).

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