Lavoro e HR

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De minimis o incremento dell’organico: bonus sud a doppia via

L’Incentivo Occupazione Mezzogiorno, oltre alle altre condizioni è fruito rispettando le regole sugli aiuti de minimis, o, in alternativa, e quindi oltre tali limiti, alle seguenti condizioni:
1) l’assunzione (o la trasformazione a TI) deve determinare l’incremento occupazionale netto;
2) per chi ha tra 25 e 34 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, oltre all’incremento occupazionale, il lavoratore, in alternativa:

a) è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

b) non ha un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

c) ha completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) è assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici o in settori economici con tale differenziale di almeno il 25%, ai sensi del D.M. 10 novembre 2017, n. 335.

 
In alternativa al de minimis, per stabilire l’incremento occupazionale, il numero di dipendenti è calcolato in ULA: si deve confrontare il numero medio di unità lavoro/anno dell’anno prima e dell’anno dopo l’assunzione; se alla fine dell’anno dopo l’assunzione vi è l’incremento netto in termini di ULA, le quote mensili di incentivo godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non spetta e il datore deve restituire le quote godute in difetto del requisito.
L’Inps ha precisato che l’incremento va valutato sull’intera organizzazione del datore (e non sulla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione), e che si considerano i vari tipi di lavoratori a termine e tempo indeterminato, eccetto le prestazioni occasionali; infine, il dipendente assunto (o utilizzato in somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non va computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.
 
Da ultimo si noti che l’incentivo spetta anche se l’incremento occupazionale non si realizza perché il posto si è reso vacante per dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per limiti d’età; riduzione volontaria dell’orario; licenziamento per giusta causa.
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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