Processo civile telematico

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Deposito telematico dell’attestazione di conformità

A seguito dell’entrata in vigore del provvedimento 28 dicembre 2015, modificativo delle specifiche tecniche 16 aprile 2014, sono state dettate le regole per l’elaborazione dell’attestazione di conformità di atti e documenti su documento separato, così come previsto dal terzo comma dell’art. 16undecies D.L. 179/2012.
In passato, quando si procedeva al deposito di atti e provvedimenti soggetti ad attestazione di conformità obbligatoria, si era soliti – anche per praticità – inserire l’attestazione all’interno della nota di deposito che accompagnava il documento da depositarsi.
Con l’introduzione del recente aggiornamento delle specifiche tecniche, il Ministero ha però previsto che “se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e.”.
In pratica, quindi, l’attestazione di conformità dovrà obbligatoriamente essere inserita nella busta telematica come allegato qualificato (allegato “attestazione di conformità” appunto) ed essere digitalmente riferita ai documenti attestati conformi.
Non potremo più, quindi, inserire l’attestazione all’interno della nota di deposito – che rappresenta solitamente l’atto principale della busta telematica in caso di deposito di atti e provvedimenti scissi da memorie e comparse – ma dovremo necessariamente creare un documento informatico separato.
L’apposita applicazione presente sul sito “diritto pratico” (http://apps.dirittopratico.it/notadeposito.html) è stata però recentemente aggiornata e, ad oggi, provvede all’automatica creazione sia della nota di deposito che dell’attestazione di conformità.
Una volta creata l’attestazione di conformità, quindi, qualora utilizziate il software di redazione SLPCT, non dovremo far altro che caricare i documenti a cui l’attestazione si riferisce nella busta telematica e, infine inserire l’attestazione di conformità come allegato qualificato (vedi figura 1).
deposito attestazione 1
(Fig. 1)
Il sistema, dopo aver selezionato il file contenente l’attestazione, ci chiederà – da ultimo – di indicare di quali documenti stiamo attestando la conformità (vedi figura 2), ed al Professionista non resterà altro da fare se non selezionarli dall’elenco dei documenti già caricati nella busta.
deposito attestazione 2 (Fig. 2)
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico.

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