Lavoro e HR

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Divieto di contanti: così la sanzione

Al datore o committente che viola il divieto di erogare la retribuzione in contanti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 a 5.000 euro. La violazione si configura se:

a) l’erogazione delle somme avviene con sistemi di pagamento diversi da quelli indicati dalla norma (bonifico, assegno ecc.);

b) nonostante l’uso di tali sistemi, il versamento di quanto dovuto non viene realmente effettuato, per esempio, se il bonifico bancario al lavoratore viene poi revocato o l’assegno è annullato prima dell’incasso.

 
La sanzione viene quantificata nella misura ridotta, e quindi è pari a 1/3 del massimo, ossia a 1.666,67 euro per ogni mensilità per cui si è protratto l’illecito, a prescindere dal numero di lavoratori che sono stati interessati dalla violazione (ossia quelli a cui il compenso dovuto è stato erogato in contanti).
 
Esempio Se la violazione si è protratta per 3 mensilità e ha riguardato 2 lavoratori, la sanzione è pari a 1.666,66 euro x 3 = 5.000 euro.
Lo stesso importo è dovuto nel caso in cui, per lo stesso periodo (ossia per 3 mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano solo 1 o 2 ovvero 4 o più.
 
Contro il verbale ispettivo è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’INL, entro 30 giorni dalla sua notifica.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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