Lavoro e HR

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Esonero contributivo 2017 e 2018 per l’alternanza scuola-lavoro

Tra le molte novità della legge di stabilità 2017, va evidenziata quella relativa all’incentivo riconosciuto ai datori che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, giovani che hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro.
 
Si prevede infatti che, ai datori privati, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato (esclusi però i lavoratori domestici e gli operai agricoli), dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi premi e contributi Inail), nel limite massimo di un importo di esonero di 3.250 euro annui, e quindi per un massimo di 9.750 euro.
 
L’esonero spetta, a domanda e nei limiti economici stanziati, appunto ai datori che assumono studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30%:

  1. a) delle ore di alternanza previste ex art. 1, co. 33, legge 13 luglio 2015, n. 107; ovvero
  2. b) del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226; ovvero
  3. c) del monte ore per le attività di alternanza in percorsi ex DPCM 25 gennaio 2008; ovvero
  4. d) del monte ore previsto per attività di alternanza in percorsi universitari.

 
Nota Bene L’esonero si applica anche ai datori che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dalla acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore, periodi di apprendistato di I o III tipo (articolo 1, comma 308).
 
Poiché le risorse economiche sono limitate, va però evidenziato che se, dal monitoraggio delle domande, emergono scostamenti rispetto a quanto stanziato, l’Inps non prende in esame ulteriori domande per l’accesso al beneficio (articolo 1, comma 309). Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio, per l’eventuale prosecuzione (articolo 1, comma 310).
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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