Lavoro e HR

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Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato: istruzioni Inps

La legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto, per le nuove assunzioni (anche part time o di apprendisti), se effettuate nel 2017 e 2018 in tutta Italia, un esonero contributivo fino a 3.250 euro annui per 3 anni. L’esonero, che non riguarda i premi Inail, spetta ai datori (studi professionali inclusi) che assumono, entro 6 mesi dal titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30%: delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, co. 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107; del monte ore previsto per le attività di alternanza nei percorsi erogati ai sensi del capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226; del monte ore previsto per le attività di alternanza nei percorsi di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008; del monte ore o numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
 
L’esonero vale anche per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore, periodi di apprendistato del I o del III tipo.
 
La fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto dei principi generali sugli incentivi alla assunzione e delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria. L’Inps ha chiarito che la soglia massima fruibile per ogni mese di rapporto è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 270,83 euro (3.250 : 12). Per rapporti instaurati o risolti nel mese, essa va riproporzionata con riferimento a 8,90 euro (3.250 : 365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero. La contribuzione eccedente la soglia mensile potrà essere oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto, ferma il massimo di 3.250 euro annui.
 
Infine, i datori che intendono fruire del beneficio devono inoltrare una richiesta con l’apposita procedura telematica “308-2016” con l’applicazione “DiResCo”, sul sito Inps, indicando: il lavoratore interessato; l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; l’aliquota contributiva datoriale applicata; la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part time (per il dettaglio si veda la circolare Inps 10 luglio 2017, n. 109).
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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