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Ferie: il punto in vista dell’estate

La piena primavera e l’avvicinarsi dell’estate, e quindi la tanto attesa “bella stagione”, rappresentano il momento clou per la fruizione delle ferie, ossia di quel prolungato periodo di riposo che consente al dipendente di assentarsi dal lavoro, percependo la normale retribuzione. L’articolo 36 della Costituzione, infatti, dispone che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
 
La disciplina di dettaglio dell’istituto in esame, oltre che nei singoli contratti collettivi – siano essi nazionali, territoriali e aziendali – è contenuta nell’articolo 2109 del codice civile e nell’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
 
L’articolo 2109 del codice civile, in particolare, dispone quanto segue:

a) il lavoratore ha diritto (dopo 1 anno d’ininterrotto servizio) a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro;

b) la durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità (normalmente si fa riferimento appunto a quanto previsto dal contratto collettivo);

c) l’imprenditore deve preventivamente comunicare al dipendente il periodo stabilito per il godimento delle ferie;

d) non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’articolo 2118.

 
Tale disciplina deve tuttavia essere integrata con quanto è stato successivamente previsto con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e precisamente dall’articolo 10 (ferie annuali): tale norma dispone quanto segue:

a) fermo quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il dipendente ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane;

b) tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina per particolari categorie (servizi di protezione civile, compresi i Vigili del fuoco, le strutture giudiziarie, penitenziarie e quelle destinate alle attività degli organi con compiti di ordine e sicurezza pubblica, eccetera), va goduto per almeno 2 settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nell’anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine di questo;

c) il predetto periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

d) nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’articolo 3, comma 2 (tale norma stabilisce che “i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno), i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.

 
Il 30 giugno 2017 rappresenta quindi il termine ultimo entro cui, salvo diversa disposizione del contratto collettivo, vanno fruite le seconde 2 settimane di ferie maturate nel 2015.
 
In buona sostanza, 2 settimane di ferie (pari a 14 giorni di calendario) devono essere fruite nell’anno di maturazione, in maniera consecutiva se il lavoratore ne fa richiesta, le altre 2 possono essere dilazionate sino alla metà del secondo anno successivo.
 
Il potere di stabilire il periodo di fruizione delle ferie è affidato al datore di lavoro, considerando le esigenze dell’impresa e gli interessi del dipendente. Ne deriva quindi che:

a) è del tutto legittima la decisione del datore di “chiudere l’azienda” per “ferie collettive”, per esempio nelle 2 settimane centrali di agosto, obbligando quindi i dipendenti a riposare;

b) è illegittima (e comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo, licenziamento incluso) la decisione del lavoratore di collocarsi autonomamente in ferie, e cioè senza essere stato preventivamente autorizzato dal datore di lavoro o dal responsabile del reparto al quale egli è addetto.

 
Va ricordato che le ferie, salvo diversa previsione del contratto collettivo, maturano per dodicesimi: l’aver lavorato per almeno 15 giorni normalmente comporta la maturazione di un rateo mensile di ferie. Inoltre, salvo diverso accordo o individuale, le ferie:

a) maturano anche durante l’astensione obbligatoria della madre e il congedo di paternità, le ferie stesse e il congedo matrimoniale;

b) non maturano durante l’aspettativa non retribuita, lo sciopero, le assenze non giustificate, la sospensione per cassa integrazione a zero ore, il congedo parentale.

 

Il datore non ha il potere di interrompere o sospendere il periodo feriale già in godimento, potendo egli modificarlo solo prima del suo inizio, in quanto il lavoratore già in ferie non è tenuto, salvo patti contrari, a essere reperibile per ricevere la relativa comunicazione del datore, ma può scegliere liberamente le modalità (e le località) di godimento delle ferie che ritiene più utili al recupero delle sue energie psicofisiche (Cass. 3 dicembre 2013, n. 27057).

 
Come anticipato, per le prime 4 settimane (pari a 28 giorni), non è possibile procedere alla monetizzazione delle ferie maturate, salvo che non ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno (art. 10, co. 2, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66);

b) si tratti di giorni spettanti al dipendente ed eccedenti le prime 4 settimane;

c) ci si trovi in presenza di contratti a tempo determinato aventi una durata inferiore all’anno; in tal caso, secondo il Ministero, non è però ammissibile programmare anticipatamente la mancata fruizione delle ferie e disporre il pagamento mensile di una maggiorazione retributiva ( Lav., nota 27 luglio 2005).

 
Va poi ricordato che l’art. 47 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dispone che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni; nonché per 5 giorni lavorativi l’anno, per le malattie del figlio di età fra 3 e 8 anni. Ebbene, il ricovero ospedaliero del bambino interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per tali periodi.
 
Infine, il mancato godimento delle 4 settimane nel termine stabilito è punito come segue:

a) con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100 a 600 euro;

b) se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni: da 400 a 1.500 euro;

c) se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni: da 800 a 4.500 euro, senza applicazione della sanzione ridotta.

Per evitare la sanzione, vanno imputate per prime le ferie maturate nei periodi rispetto ai quali è più vicino il termine di godimento (Min. Lav., nota 13 giugno 2006).
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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