Fatturazione elettronica

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Firma digitale quale vero strumento per garantire autenticità ed integrità delle fatture elettroniche

Il punto 1.3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.89757 del 30 aprile 2018, riporta testualmente che  “La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento”, mentre il suddetto allegato A al punto 1.2.1. rileva che “Il SdI gestisce sia fatture elettroniche prive di firma elettronica che fatture elettroniche alle quali sia apposta firma elettronica”.
Nella sostanza quindi sarà possibile trasmettere ai clienti tramite il SdI fatture elettroniche firmate digitalmente oppure non firmate, rilevando che la necessità di consentire la veicolazione tramite il SdI anche di file non firmati, è da attribuire alla circostanza che l’art.21 del DPR 633/72 consente di garantire l’autenticità e l’integrità (AI), oltre che tramite la firma digitale, anche tramite sistemi di controllo di gestione oltre che piattaforme EDI.
Premesso che ad oggi le aziende che impiegano sistemi di controllo di gestione per garantire l’AI sono decisamente poche, tralasciando i sistemi EDI che possono essere affiancati ai flussi inoltrati al SdI, per la maggior parte dei soggetti Iva è necessario rilevare l’importanza di firmare digitalmente le fatture elettroniche, dato che essendo documenti informatici, avranno un valore probatorio diverso a secondo appunto se vi è apposta una firma digitale oppure no, così come recita l’art.20 comma 1-bis del CAD (Decreto legislativo del 07/03/2005 n. 82):
“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità  del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.
 
 
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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