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I contratti “OK” per l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno

Non tutte le assunzioni sono agevolate: detto che il bonus Sud vale anche in caso di passaggio di un soggetto per cui il datore cedente ne stava già godendo a un altro datore, per cessione individuale del contratto ex art. 1406 o trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ. (dopo la verifica di legittimità dell’Inps: cfr. punto 11, circ. Inps n. 49/2018), ecco alcune particolarità.
 
Apprendistato professionalizzante – L’incentivo spetta solo per il periodo formativo. In pratica, se tale periodo, rispetto alla durata di 12 mesi:

a) è pari o superiore: la misura dell’incentivo è quella massima (8.060 euro);

b) è inferiore: il bonus va ridotto in proporzione all’effettiva durata (se il periodo formativo è pari a 6 mesi, l’importo massimo è di 4.030 euro).

L’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori nei primi 12 mesi di rapporto; per gli anni dal 2° in poi il datore continuerà ad applicare le aliquote contributive previste. Per contro, non spetta alcuna agevolazione per il periodo di mantenimento in servizio a fine apprendistato (art. 47, co. 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), anche se compreso nei 12 mesi dall’inizio della fruizione: in tal caso spetta solo la contribuzione ridotta per un altro anno.
 
Tempo parziale – In caso di assunzione (o di trasformazione a tempo indeterminato) a part time, il massimale dell’agevolazione va ridotto in proporzione. Inoltre, in caso di:

a) aumento del numero di ore durante il rapporto (inclusa la trasformazione a full time), il bonus non può superare l’importo già autorizzato in via telematica dall’Inps;

b) diminuzione dell’orario (compresa la trasformazione a part time), il datore deve ricalcolare l’incentivo e fruire dell’importo così ridotto.

 
Contratti a termine: conversione – L’esonero spetta anche per la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine: in tal caso non sono richiesti la disoccupazione né l’assenza di rapporti nei 6 mesi con lo stesso datore. Non solo: se vi è la trasformazione o la stabilizzazione di rapporti a termine entro 6 mesi dalla scadenza, l’art. 2, co. 30, legge n. 92/2012 prevede la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% eventualmente pagato.
 
Somministrazione – Sono incentivabili, siano full o part time, anche le assunzioni a TI a scopo di somministrazione; l’esonero spetta per quella a tempo determinato o indeterminato, inclusi eventuali periodi in cui il lavoratore è “non inviato in missione” in attesa di assegnazione.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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