Lavoro e HR

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I permessi per i volontari del soccorso alpino

Come si legge sul sito ufficiale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), l’anno 2018 ha visto l’effettuazione di un totale di 9.554 missioni di soccorso, di cui il 73% si sono svolte in territorio montano e impervio (nel 2017, il numero di missioni si era fermato a 9.059).
L’11% degli interventi è dedicato alla ricerca di persone scomparse e il 9% ha interessato le richieste di soccorso nei comprensori sciistici. La parte rimanente è suddivisa fra interventi di protezione civile, a seguito di valanga, in forra o grotta, per l’evacuazione di impianti a fune. Va notato che, a livello statistico, gli interventi di protezione civile sono conteggiati come eventi singoli, ma in realtà presuppongono spesso lunghe ore, e a volte più giornate, di lavoro intenso.
Nel 2018 sono stati impegnati ben 40.270 soccorritori, per un totale complessivo superiore a 244.000 ore.
 
Per agevolare le importantissime funzioni svolte dai volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, vigono particolari disposizioni che disciplinano le assenze dal lavoro per coloro che hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato: di seguito il punto su tutto quanto interessa datori e consulenti.
 
Lavoratori interessati – Il lavoratore per godere dei particolari permessi che saranno illustrati poco sotto, deve produrre una specifica certificazione, dalla quale risulti la sua appartenenza, in qualità di volontario, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e speleologico. Per entrare a far parte di tale Corpo occorre dimostrare specifiche competenze e partecipare, con esito positivo, ad appositi corsi di formazione teorici e “sul campo”.
 
Per operazione di soccorso alpino e speleologico e relativa esercitazione, si intende ogni intervento alpinistico o speleologico volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti, e ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale (art. 1, D.M. 24 marzo 1994, n. 379
 
Assenza dal lavoro per le esercitazioni – L’attività di esercitazione o di addestramento, che consiste nella simulazione delle operazioni di soccorso, è normalmente organizzata e comunicata ai volontari coinvolti con un certo anticipo: in questo caso, il dipendente deve informare con la massima tempestività il datore di lavoro circa la data di svolgimento e la durata prevista dell’assenza. In ogni caso, egli ha diritto ad astenersi dal lavoro per tutte le giornate di esercitazione. Ai sensi dell’articolo 1, co. 4, del decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379, nel computo del periodo di effettivo impiego del volontario è incluso il tempo necessario per la ripresa dell’attività lavorativa.
 
Assenza dal lavoro per le attività di soccorso vero e proprio.
L’assenza legata all’effettuazione di operazioni di soccorso si configura con riguardo a tre fattispecie ben distinte, che sono le seguenti:

  1. soccorso degli infortunati;
  2. soccorso di chi, pur non essendo infortunato, versi tuttavia in stato di pericolo;
  3. recupero dei caduti.

La situazione è quella riepilogata nella tabella che segue:

OPERAZIONI DI SOCCORSO: COSÌ LE ASSENZE DAL LAVORO
Durata Esempio Assenza dal lavoro
Durate meno di 8 ore e concluse in giornata Dalle ore 10,00 alle ore 16,00 dello stesso giorno In base a quanto previsto dall’art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, il lavoratore ha diritto a 1 giorno di astensione dal lavoro, a prescindere dalla durata effettiva dell’intervento.
Durate più di 8 ore e concluse in giornata Dalle ore 10,00 alle ore 19,00 dello stesso giorno In entrambe tali ipotesi, in base a quanto previsto dall’art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro sia nel giorno in cui è cominciato l’intervento come pure in quello successivo.
Protratte oltre le ore 24,00 del giorno di inizio Dalle ore 20,00 del 25 alle ore 02,00 del 26 maggio

 
Documentazione da produrre al datore.
Per giustificare l’assenza e ottenere l’erogazione del trattamento economico, gli articoli 1 e 2 del D.M. 24 marzo 1994, n. 379, stabiliscono che:

  1. i capi stazione/squadra del CNSAS attestano al sindaco (o a un suo delegato), i nomi e il numero dei volontari impiegati nei soccorsi o esercitazioni, indicandone l’ora di inizio e fine;
  2. il sindaco del comune ove le operazioni si sono svolte (o un suo delegato), nonché nel caso di comuni contigui, i sindaci dei comuni competenti (o i loro delegati), in base a quanto dichiarato dal CNSAS, attestano l’impiego dei volontari nelle operazioni di soccorso o di esercitazione;
  3. il lavoratore consegna tale dichiarazione al proprio datore di lavoro, che registra sui documenti di lavoro l’avvenuto impiego del volontario nelle predette operazioni di soccorso o di esercitazione da cui sia conseguita l’astensione dal lavoro.

 
Trattamento economico.
L’articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, dispone che ai volontari, che siano anche lavoratori dipendenti, compete l’intero trattamento economico e previdenziale per i giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per le attività sia di soccorso che di esercitazione: la retribuzione è erogata direttamente dal datore, che può poi chiederne il rimborso all’istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.
La retribuzione è quantificata con riguardo a tutti gli elementi che compongono la paga globale di fatto giornaliera, corrisposti normalmente e in forma continuativa; quindi, la contribuzione previdenziale è quella normale. La retribuzione in questione non è conguagliabile con gli importi dovuti per contributi assicurativi che, quindi, devono quindi essere integralmente versati (Inps, circolare Inps 10 maggio 1995, n. 126).
 
Lavoratori autonomi.
Anche i lavoratori autonomi hanno diritto a un’indennità, fissata con apposito decreto ministeriale. Per il 2019, il D.M. 17 aprile 2019, n. 42, ha stabilito che per l’indennità compensativa spettante ai lavoratori autonomi che si sono astenuti dal lavoro per le attività di soccorso alpino e speleologico o di esercitazione, si tiene conto della retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, determinata in euro 2.167,53.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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