FAQ • Processo tributario telematico

Decreto Legge n. 18/2020 “CURAITALIA” I parte

La sospensione delle attività per gli uffici.

Quali sono le attività degli uffici che risultano sospese e che hanno, a vario titolo, riflessi sul processo tributario?

L’art. 67 del decreto-legge n. 18/2020 dispone un’ampia sospensione di termini relativi alle attività degli uffici finanziari: dall’8 marzo sino al 31 maggio 2020 sono infatti sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso.


L’assimetria dei termini.

È vero che i termini per gli adempimenti processuali dei contribuenti sono diversi rispetto a quelli previsti per il Fisco?

Si. Il decreto-legge prevede una vera e propria “asimmetria” stabilendo, all’articolo 83, che dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali: quindi anche dei procedimenti tributari.


L’allungamento dei termini di accertamento per il 2015.

È confermato che per effetto della sospensione dei termini da Coronavirus slitta la decadenza per l’accertamento del periodo d’imposta 2015?

Il decreto-legge prevede l’applicazione di una disposizione che, “a regime”, contempla il differimento dei termini di decadenza per l’esercizio dell’azione accertatrice di due anni nei casi in cui si assista alla sospensione dei termini per eventi eccezionali.

Specificamente, i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Il che significa il posticipo al 31 dicembre 2022 del termine concesso agli uffici per l’accertamento del periodo d’imposta 2015, in caso di dichiarazione presentata, e del periodo d’imposta 2014 in caso di omessa presentazione della dichiarazione.


Allungamento dei termini di accertamento senza condizioni.

La sospensione dei termini processuali per i contribuenti è pari a 38 giorni e quella per i versamenti all’agente della riscossione è di 85 giorni: perché al Fisco non viene concesso il differimento dei termini per lo stesso periodo, come dice la legge?

Il problema sollevato col quesito riguarda una diversa disposizione, ossia il primo comma dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 che afferma come le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

La norma che dal decreto emerge come applicabile è quella prevista dal comma 2, di cui si è riferito nel procedente quesito e che determina, a nulla rilevando i “blocchi” temporali citati, il differimento “secco” al 31 dicembre 2022 della decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento.


 

Differimento automatico per le udienze. 

Un’udienza tributaria fissata per il 10 di aprile è automaticamente spostata: conseguentemente anche i termini processuali ad essa legati?

Certamente. Le norme attualmente vigenti prevedono che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penale pendenti presso tutti gli uffici giudiziaria sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020: si intendono conseguentemente sospesi, per la stessa durata, tutti i termini procedurali.

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