Lavoro e HR

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Impugnazione inefficace se il lavoratore non si attiva entro 180 giorni

L’articolo 6, co. 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, dispone che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati, o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
 
Quindi, il lavoratore che non voglia veder sfumare la tutela dei propri diritti deve dare ulteriore seguito all’impugnazione, depositando il ricorso nella cancelleria del tribunale o comunicando alla controparte la propria richiesta perché siano esperiti il tentativo di conciliazione o l’arbitrato. Si faccia molta attenzione al fatto che, secondo la giurisprudenza, l’inefficacia si verifica se il deposito del ricorso in tribunale o la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato sono stati spediti oltre il 180° giorno rispetto alla data di invio della raccomandata contenente l’impugnazione originaria (ossia quella legata al 1° termine, quello dei 60 giorni), a prescindere da quando tale comunicazione è stata ricevuta dal datore di lavoro. Inoltre, il lavoratore che abbia impugnato (per esempio) dopo 15 giorni dal recesso, non può pensare di attenderne altri 45 (ossia fino al compimento del termine massimo dei 60 giorni) per il decorso del cd. 2° termine di 180 giorni, dato che l’inefficacia si verifica una volta trascorso il 180° giorno successivo al 16° (cfr. esempio che segue).
 

Esempio
Data ricevimento della comunicazione di licenziamento: 31 dicembre 2017
Data decorrenza dei 60 giorni (1° termine) per impugnare: 1° gennaio 2018
Data scadenza dei 60 giorni (1° termine) per impugnare: 1° marzo 2018
Data di effettivo invio dell’impugnazione: 31 gennaio 2018
Data decorrenza dei 180 giorni (2° termine, a pena di inefficacia): 1° febbraio 2018

 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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