Lavoro e HR

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Incentivo occupazione SUD: le istruzioni Inps

Il decreto direttoriale 16 novembre 2016, n. 367 (rettificato dal decreto n. 18719/2016), ha introdotto un nuovo incentivo per l’assunzione, in alcune regioni, di disoccupati; l’Inps, con circ. n. 41/2017, ha fornito proprie indicazioni operative, qui sinteticamente riepilogate
 
Datori e lavoratori interessati – L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori privati (anche non imprenditori) che, senza esservi tenuti, assumono disoccupati, ossia i soggetti privi di impiego che dichiarano l’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva concordate con il CPI.
 

ETÀ DEL LAVORATORE REQUISITI SOGGETTIVI
Giovani che, al momento dell’assunzione, hanno un’età compresa tra 16 e 24 anni Stato di disoccupazione ai sensi
di quanto detto appena sopra
Lavoratori con almeno 25 anni di età
al momento dell’assunzione
Disoccupati e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi *
* Si considerano i 6 mesi antecedenti la data di assunzione, verificando che in quel periodo lavoratore non sia stata svolta un’attività di lavoro subordinato con un contratto di durata di almeno 6 mesi o una collaborazione la cui remunerazione annua lorda superi 8.000 euro, o un’attività autonoma tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

 
Salva la trasformazione di rapporti a termine, il lavoratore, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore, né con una società controllata o collegata ex art. 2359 cod. civ. o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
 
L’incentivo spetta se la prestazione si svolge in: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente da residenza del lavoratore e sede legale del datore. Se si modifica la sede di lavoro fuori da una di tali Regioni, l’agevolazione non spetta dal mese successivo al trasferimento. Invece, in caso di trasferimento del lavoratore da una Regione interessata all’altra, l’incentivo continua sino alla sua naturale scadenza.
 
Rapporti incentivati – L’esonero spetta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, anche in caso di part time. Sono incentivabili:

  1. a) le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  2. b) i rapporti di apprendistato professionalizzante;
  3. c) i rapporti subordinati instaurati in base al vincolo associativo con cooperativa di lavoro.

Invece, il beneficio non spetta nei seguenti casi: apprendistato della I e III tipologia; lavoro domestico, intermittente e accessorio.
 

Nota Bene A favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per 1 solo rapporto: dopo una prima concessione, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

 
Misura – L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili dalla data di assunzione o trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico datore con un massimo di 8.060 euro su base annua per ogni assunto. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (euro 8.060/12) e, per i rapporti instaurati o risolti nel mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero. La contribuzione eccedente la soglia mensile potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima di 8.060 euro (esclusi premi e contributi Inail, il contributo per garanzia sul finanziamento della QUIR, ecc.).
 

Nota Bene Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso solo in caso di assenza obbligatoria per maternità, consentendo il differimento della fruizione. Però, anche in tal caso, l’incentivo va fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019: non si possono recuperare quote di incentivo in periodi successivi e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2019.

 
Condizioni di spettanza – L’incentivo è subordinato alla regolarità ex art. 1, co. 1175 e 1176, legge 296/2006, inerente: l’adempimento degli obblighi contributivi; il rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto, fermi gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; i principi generali sugli incentivi all’occupazione ex art. 31 D.Lgs. n. 150/2015.
 
Compatibilità con aiuti di Stato – L’incentivo può essere fruito rispettando il Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti “de minimis”) o, in alternativa, oltre tali limiti se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto. Per determinare l’incremento occupazionale, il numero di dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA). L’aumento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata si verifica considerando l’effettiva forza occupazionale media alla fine del periodo dei 12 mesi, e non quella “stimata” al momento dell’assunzione. Se, alla fine dell’anno successivo all’assunzione, si riscontra un incremento occupazionale netto in termini di ULA, le quote mensili di incentivo già godute si consolidano; in caso contrario, il datore deve restituire le singole quote di incentivo già godute.
 
Infine, l’incentivo va fruito con conguaglio/compensazione sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG,): a tal proposito si rinvia alle indicazioni di dettaglio di cui alla circolare).
 

LE FAQ DELL’ANPAL
1. L’Incentivo Occupazione SUD in cosa consiste? L’Incentivo si sostanzia in un conguaglio dei contributi previdenziali dovuti dal datore per ciascun lavoratore assunto.
2. Quali sono le modalità con cui fare domanda? La richiesta di erogazione va inviata all’Inps (competente per la gestione dell’Incentivo) solo in via telematica.
3. Quali sono i destinatari dell’Incentivo? L’incentivo spetta ai datori che, non tenuti, assumono disoccupati con queste caratteristiche: giovani tra 16 e 24 anni; lavoratori con almeno 25 anni privi di impiego retribuito da almeno 6 mesi.
4. Quali sono le tipologie contrattuali incentivabili? Contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione; contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
5. L’incentivo è previsto anche in caso di part time? Sì, l’Incentivo è riconosciuto anche in caso di tempo parziale: chiaramente l’importo sarà proporzionalmente ridotto.
6. Qual è il periodo entro cui fare l’assunzione? L’assunzione deve essere effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.
7. Qual è il termine per la fruizione dell’incentivo? I datori di lavoro privati dovranno fruire dell’incentivo entro il 28 febbraio 2019, pena la decadenza.
8. Qual è l’importo previsto per l’Incentivo? L’importo massimo previsto è di 8.060 euro per lavoratore assunto.
9. L’Incentivo può essere fruito per 1 o più anni? L’Incentivo può essere fruito dal datore di lavoro privato per un massimo di 12 mensilità per lavoratore assunto.
10. Se il datore trasforma un contratto a tempo indeterminato può chiedere l’incentivo; come si concilia con la disoccupazione? In caso di trasformazione, che deve avvenire in continuità con il contratto a tempo determinato e nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, il datore può presentare l’istanza di prenotazione per l’Incentivo: per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione.
11. Chi frequenta o ha frequentato un tirocinio, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, conserva la disoccupazione? Il tirocinio svolto non pregiudica lo status di disoccupato del lavoratore, dal momento che il tirocinio si configura come esperienza formativa e non lavorativa.
12. L’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva? L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. Nel caso di rapporti di apprendistato, l’incentivo si applicherà sulla quota ridotta prevista per la particolare tipologia contrattuale.
13. L’Incentivo è compatibile con il “bonus occupazionale” e il “super bonus”? Un datore può fruire dell’Incentivo Occupazione SUD, per l’assunzione di una persona, anche se la stessa sia stata in precedenza assunta da un altro datore che a sua volta ha beneficiato del “Bonus occupazionale” o del c.d. “Super Bonus Occupazione–Trasformazione Tirocini”, se i periodi di fruizione degli incentivi non si sovrappongono temporalmente.
14. Possono fruire dell’incentivo i datori che “senza esservi tenuti”, assumano: quali sono i casi in cui il datore è tenuto ad assumere una persona? La circolare Inps n. 137/ del 12 dicembre 2012 (“Legge 28 giugno 2012, n. 92. Novità in materia di incentivi all’assunzione. Regole generali. Applicazione agli incentivi per l’assunzione dei lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità”) dettaglia i casi in cui per l’azienda sia previsto l’obbligo di assunzione.
15. L’Incentivo è previsto anche per assunzioni con contratto intermittente? No, il contratto di lavoro intermittente, come quello accessorio e domestico, non è una tipologia contrattuale prevista dall’incentivo.
16. Oltre il “de minimis” l’incentivo spetta se vi è l’incremento occupazionale netto: valgono le norme UE o le modalità Inps? Le modalità con cui si calcolerà l’incremento occupazionale netto sono quelle applicate dall’INPS coerentemente con quanto indicato al riguardo anche dal Ministero del Lavoro nell’interpello n. 34/2014 del 17 dicembre 2014.

 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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