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La costituzione in giudizio in fascicolo errato – Ordinanza del Tribunale di Grosseto 12-2015

Qualche mese abbiamo analizzato – in questo precedente intervento – il caso di un deposito telematico effettuato con il numero di Registro Generale della procedura errato.
Orbene, in tale contesto, analizzammo i due principali orientamenti giurisprudenziali sul punto, quello del Tribunale di Torino e quello del Tribunale di Pescara.
Il Tribunale Torinese, con la propria ordinanza dell’11 giugno 2015, ha sostenuto che “Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 cpv. c.p.c.). Il deposito in cancelleria ha infatti la funzione di comunicare la memoria alla controparte (art. 170 co. 4 c.p.c.), oltre che al giudice. Questa funzione viene del tutto a mancare se l’atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché indirizzato altrove.” a nulla rilevando il fatto che, ex comma 7 art. 16bis D.L. 179/2012, il deposito si sia perfezionato con la generazione della seconda ricevuta PEC ciò perché – in ogni caso – la “funzione di questa norma è, all’evidenza, quella di esonerare il depositante dal rischio di tardività del deposito in ragione di ritardi di lavorazione a lui non imputabili – ci si riferisce ai controlli automatici effettuati dal dominio giustizia e, soprattutto, a quelli manuali degli operatori di cancelleria che possono avvenire a distanza di giorni – ma non dal rischio di nullità del deposito per carenza dei requisiti indispensabili.”
Mentre il Tribunale di Pescara – con provvedimento del 2 ottobre 2015 – ha ritenuto ammissibile la concessione della rimessione in termini poiché “il banale errore materiale di indicazione del numero del fascicolo di destinazione del suddetto atto difensivo è stato segnalato dal sistema telematico solo” in un momento successivo all’invio della busta telematica (nel caso di specie 5 giorni dopo) “anziché immediatamente, come dovrebbe avvenire se tale sistema fosse ideato e realizzato in modo da funzionare adeguatamente e cioè con efficienza quantomeno pari a quella umana in operazioni automatizzabili”.
Con una recente pronuncia del dicembre 2015, il Tribunale di Grosseto si è da ultimo pronunciato su un caso analogo a quelli in oggetto, arrivando a conclusioni simili rispetto a quelle del Tribunale di Pescara ma aggiungendo un importante elemento di analisi che, fino a questo momento, non era emerso da precedenti decisioni di merito.
Nel caso di specie, una delle due parti mutava il proprio difensore, il quale si costituiva in giudizio telematicamente contestualmente depositando le prime memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
Il deposito, però, veniva effettuato in fascicolo con numero di Ruolo Generale errato ed il professionista presentava, quindi, istanza al Giudice Istruttore chiedendo che ordinasse al cancelliere la trasmissione degli atti nel fascicolo corretto o che disponesse la remissione in termini.
Il Tribunale di Grosseto, ha ritenuto – a seguito di approfondita analisi della vicenda e dopo aver acquisito specifica relazione da parte del personale di cancelleria – che: “pur non ricorrendo nel caso di specie gli estremi per la remissione in termini ex art. 153 c.p.c., non essendo configurabile la causa non imputabile alla parte nell’errore dalla stessa commesso nell’inserimento dell’atto telematico in fascicolo errato, tuttavia l’intervenuto deposito in fascicolo errato è comunque suscettibile di integrare gli estremi del valido deposito dell’atto in quanto formalmente entrato nella sfera giuridica della cancelleria che infatti non risulta da quanto prodotto aver rifiutato il deposito;….. dalla relazione del cancelliere in data 14.12.2015 emerge che l’avv. [omissis] ha tempestivamente depositato la memoria contenente la costituzione del nuovo difensore, ma in fascicolo contenente diversi estremi di RG, senza che il cancelliere abbia respinto l’atto, né abbia segnalato l’errore in modo che il difensore potesse tempestivamente operare la costituzione nel fascicolo corretto; che per quanto detto può essere ritenuto che il deposito in fascicolo con RG errato, in mancanza di risposta data nel termine dalla cancelleria abbia integrato gli estremi della valida costituzione in cancelleria, dovendo il cancelliere provvedere ad accettare il relativo atto previo suo inserimento nel presente procedimento cui la memoria si riferiva; che a fronte di tale operazione deve essere rimessa controparte in termini [omissis] – PQM – Dispone che il cancelliere provveda all’accettazione dell’atto di costituzione del difensore di parte convenuta nell’ambito del presente fascicolo cui lo stesso si riferiva; rimette parte attrice nel termine con riferimento a tale atto dal momento del suo corretto inserimento nel presente fascicolo [omissis]”
Il Tribunale di Grosseto, quindi, da un lato ripercorre l’iter logico della precedente pronuncia del Tribunale di Pescara, ritenendo “scusabile” l’errore commesso dal Professionista che non abbia avuto tempestiva conoscenza, a causa della mancata segnalazione dell’errore da parte della cancelleria, del deposito con numero di R.G. di altro fascicolo, dall’altro introduce un nuovo ed interessante spunto di riflessione.
Nel caso in oggetto, infatti, gli atti da far salvi erano due – benché inseriti in un corpo unico – e di portata completamente differente l’uno rispetto all’altro.
Vi era, da un lato, la costituzione in giudizio e, dall’altro, la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.; appare logico come la mancata valida costituzione in giudizio avrebbe automaticamente caducato non solo la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., ma anche ogni ulteriore atto successivo che fosse stato depositato dal nuovo difensore, ed in effetti, nel caso oggetto di analisi, anche la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. sarebbe stata travolta dalla mancata costituzione del nuovo difensore.
Il Tribunale di Grosseto, quindi, fa in primis salva la costituzione in giudizio ritenendo che “l’intervenuto deposito in fascicolo errato è comunque suscettibile di integrare gli estremi del valido deposito dell’atto in quanto formalmente entrato nella sfera giuridica della cancelleria che infatti non risulta da quanto prodotto aver rifiutato il deposito” ed a seguito di ciò rimette la parte in termini per i successivi depositi di memorie.
Il Magistrato, quindi, sembra aver focalizzato l’analisi del caso di specie – come fu anche per il Tribunale di Pescara – sulle attività di cancelleria che, è impossibile negarlo, hanno subito grandi stravolgimenti a seguito dell’entrata in vigore del Processo Civile Telematico e che certamente – ad oggi – richiedono controlli diversi da parte del personale ministeriale.
Quando i depositi erano effettuati esclusivamente in forma cartacea, certamente un caso di questo tipo non si sarebbe mai verificato, poiché il Cancelliere avrebbe immediatamente rilevato l’errore nel numero di Ruolo Generale ed avrebbe poi correttamente accettato il deposito con successivo inserimento dell’atto nel fascicolo corretto.
Sono quindi certamente da condividere le pronunce sia del Tribunale di Pescara, che – oggi – del Tribunale di Grosseto, poiché degne di nota – oltre che sotto il profilo meramente giuridico – anche perché intrise di una notevole dose di buon senso di cui, con tutta franchezza, in casi di questo tipo si sente certamente il bisogno.
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico.
 

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