Fatturazione elettronica

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La data di ricezione delle fatture elettroniche

Quale è la data di ricezione delle fatture elettroniche pervenute da SDI? In caso di ricezione tramite PEC o SFTP quale data considerare come data di ricezione? In questo articolo andremo a capire quale data utilizzare a secondo dei diversi canali di ricezione impiegati.

Per i soggetti Iva, la data di ricezione della fattura elettronica varia a secondo della modalità con cui il destinatario ha deciso di ricevere i file XML da SDI, e che potrà essere eseguita secondo i tradizionali canali quali PEC, web service, SFTP, oppure, in caso di anomalie o malfunzionamenti del canale di ricezione, con messa a disposizione del file nella sezione “Le tue FE passive messe a disposizione” dell’area autenticata “Fatture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Ricezione tramite PEC, web service, SFTP

Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757 del 30 aprile 2018, è riportato testualmente che “Nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, di cui al punto 4.2, la data di ricezione è resa disponibile al destinatario come indicato nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento, in funzione della modalità di ricezione della stessa.” A norma poi della versione 1.4.1 delle Specifiche tecniche, possiamo stabilire che la data di ricezione delle fatture elettroniche pervenute da SDI, a secondo del canale di trasmissione impiegato, è la seguente:

PEC
In caso di impiego della PEC da parte del soggetto ricevente, la fattura elettronica si considera ricevuta quando il file XML viene depositato nella casella PEC del destinatario, dato che da questo momento il gestore PEC del destinatario invia a SDI una Ricevuta di avvenuta consegna dopodichè SDI inoltrerà al trasmittente la Ricevuta di consegna attestante la valida emissione della fattura. Se quindi la fattura elettronica, congiuntamente al file metadati, viene depositata nella casella PEC del destinatario in data 4 novembre 2019 e questa viene esportata dalla casella PEC e registrata in contabilità dal cessionario in data 10 novembre, la data di ricezione sarà sempre il 4 novembre, in quanto corrisponde alla data di reale messa a disposizione del file nella casella PEC del destinatario.
Da rilevare poi che SDI considera fallita la trasmissione tramite PEC, ed invia al trasmittente una Ricevuta di impossibilità di recapito (MC) mentre al ricevente la fattura elettronica viene messa a disposizione nell’area autenticata “Fatture e corrispettivi”, quando si verifica una delle seguenti due anomalie:

  • SDI riceve dal gestore PEC del destinatario un Avviso di mancata consegna (e.g. firma non valida, presenza di virus, controlli sulla correttezza formale con esito negativo, firma non emessa da un gestore PEC, etc);
  • SDI non riceve entro 40 ore alcuna comunicazione da parte del gestore PEC del destinatario.

Web service
In caso di impiego del canale web service (servizio SDICOOP), ove il web-service del destinatario riceve in input il file della fattura ed il relativo file dei metadati e restituisce in output un esito di presa in carico, la data ed ora di ricezione corrisponde a quella presente nella “Response” del servizio esposto dal destinatario.
Considerato che per motivi tecnici indipendenti SDI il servizio potrebbe essere temporaneamente non disponibile (e.g. malfunzionamento dei sistemi del ricevente), SDI effettua fino ad un massimo di 3 tentativi di trasmissione, uno ogni 4 ore, al termine dei quali la trasmissione verrà considerata fallita, e conseguentemente SDI invierà al trasmittente una Ricevuta di impossibilità di recapito (MC) mentre per il ricevente la fattura verrà messa a disposizione nell’area autenticata “Fatture e corrispettivi”.

SFTP
In caso di impiego del canale SFTP  (servizio SDISFTP), il colloquio client-server avviene su iniziativa SDI che gestisce i flussi accedendo direttamente al server SFTP del nodo ed effettuando azioni di “get” e “put”, e la trasmissione della fattura elettronica al destinatario avviene mediante la messa a disposizione nella directory di scambio di un supporto di tipo “FO” costituito da un file-archivio in formato ZIP. La data ed ora di ricezione della fattura elettronica, corrisponde al momento di messa a disposizione del suddetto supporto FO, e tale data sarà poi quella contenuta nella Ricevuta di Consegna che SDI inoltrerà al trasmittente. E’ utile ricordare che ciascun supporto non può superare la dimensione massima di 150 MB e può contenere un numero massimo di 20.000 documenti, ciascuno dei quali non può superare i 5 MB, mentre il numero massimo dei supporti per ciascuna connessione è di  899.
Da rilevare poi che in caso di discrepanza tra la data stabilita dal canale di ricezione impiegato e la “Data ricezione” presente nella sezione “Le tue fatture ricevute” dell’area autenticata “Fatture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle Entrate, la data di ricezione da utilizzare e preservare è la prima, cioè la data stabilita dal canale di ricezione impiegato, in quanto è la data generata dal canale di ricezione adottato dal destinatario, così come stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757 del 30 aprile 2018 ove riporta che “la data di ricezione è resa disponibile al destinatario come indicato nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento, in funzione della modalità di ricezione della stessa.”

Messa a disposizione nell’area autenticata “Fatture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle Entrate

Se vi sono fatture non recapitate per anomalie o malfunzionamento del canale di ricezione, al trasmittente viene inviata una Ricevuta di impossibilità di recapito (MC), mentre al destinatario il file XML viene messo a disposizione nella sezione “Le tue FE passive messe a disposizione” dell’area autenticata “Fatture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle Entrate, e la data di ricezione sarà la data di presa visione del file, così come stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757 del 30 aprile 2018 ove testualmente riporta che “Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. SdI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.”
Se quindi la fattura elettronica viene depositata nella sezione “Le tue FE passive messe a disposizione” dell’area autenticata “Fatture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle Entrate in data 4 novembre 2019, mentre la presa visione del file avviene solo in data 10 novembre, la data di ricezione sarà il 10 novembre.
Da rilevare infine due importanti aspetti:

  1. il file metadati pervenuto dal SDI congiuntamente alla fattura elettronica, non riporta alcuna data di ricezione, e sebbene sia utile a comprovare l’integrità del file dato che contiene l’hash della fattura elettronica (sia in caso di fattura firmata che non firmata), non ha alcuna informazione utile a comprovare la data di ricezione;
  2. la data di ricezione è una informazione estremamente rilevante, dato che attesta il momento in cui il destinatario ha il reale possesso della fattura elettronica (art.1 DPR 100/98) ed utile a comprovare il momento da cui è possibile registrare la fattura nei sistemi contabili per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA con riferimento al momento in cui l’imposta è diventata esigibile, oltre che per altri fini, quali per esempio quelli di cui all’art.62 del DL 24 gennaio 2012 n.1 ad oggetto termini di pagamento dei corrispettivi in caso di cessione di prodotti agricoli o agroalimentari.
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