Lavoro e HR

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La nuova disciplina del lavoro “agile”

Al termine di un lungo dibattito parlamentare, è stata finalmente emanata la legge 22 maggio 2017, n. 81, la quale, oltre a introdurre nuove disposizioni per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, al capo II disciplina il lavoro agile (o smart working).
Tali norme si applicano, in quanto compatibili, e salve specifiche disposizioni, anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
 
La nuova disciplina normativa – figlia dei tempi, del mutamento dei costumi sociali e, soprattutto, del progresso tecnologico – ha portata assolutamente innovativa e, per così dire, “supera” uno dei principi fondamentali del lavoro subordinato, ossia quello che vede il dipendente obbligato a rendere la propria prestazione lavorativa “fisicamente” all’interno dei locali dell’impresa, sotto il controllo “visivo” del datore di lavoro e dei preposti.
 
Le nuove norme superano anche, quanto a portata innovativa e modalità di esplicazione del rapporto, la disciplina del telelavoro, rimessa – nel settore privato – principalmente all’accordo interconfederale 9 giugno 2004; un’altra importante annotazione riguarda il fatto che non è presente alcun riferimento alla contrattazione collettiva, la quale potrà comunque intervenire, ma invece si parla espressamente di un accordo concluso direttamente tra le parti interessate.
 
Ebbene, la norma, all’articolo 15, precisa che il lavoro agile consiste in una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato:

a) stabilita mediante accordo tra le parti;

b) anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi;

c) senza precisi vincoli di orario (nei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dal contratto collettivo) o di luogo di lavoro;

d) con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici.

Più in particolare, la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ma senza una postazione fissa.
 
L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova; può essere a termine o a tempo indeterminato, e deve prevedere:

1) la disciplina dell’esecuzione della prestazione all’esterno dell’azienda (o studio professionale);

2) le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;

3) gli strumenti che saranno utilizzati dal lavoratore;

4) i tempi di riposo del lavoratore;

5) le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;

6) se previsto dalle parti, il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze;

7) l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali;

8) le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa, all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

Nota Bene L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno prima a quello di instaurazione del rapporto, con documentazione avente data certa di trasmissione, ex art. 9-bis del D.L. 10 dicembre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

 
Dopo aver precisato che gli incentivi fiscali e contributivi, eventualmente riconosciuti per gli incrementi di produttività ed efficienza, sono applicabili anche quando l’attività sia prestata in modalità di lavoro agile, la norma precisa che il datore è responsabile della sicurezza e buon funzionamento degli strumenti tecnologici (di norma: personal computer, stampanti, scanner e tablet) che sono stati assegnati al dipendente per svolgere l’attività lavorativa.
 
Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di smart working ha diritto al normale trattamento economico e normativo, ossia a quello che viene applicato nei confronti dei colleghi che svolgono le medesime mansioni all’interno dell’azienda.
 
Inoltre, va tenuto presente che l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile:

a) disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza, nonché strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione e di registrazione degli accessi e presenze);

b) individua le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

 
Quanto al datore di lavoro, che è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al dipendente per svolgere l’attività, egli è anche tenuto a garantire la salute e la sicurezza di chi è coinvolto nel “lavoro agile” e, a tal fine, consegna al prestatore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, almeno 1 volta l’anno, un’informativa scritta in cui si individuano i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione fuori dell’impresa.
 
Infine, il lavoratore ha diritto alle seguenti tutele contro gli infortuni sul lavoro:

a) e le malattie professionali per rischi connessi alla prestazione all’esterno dei locali aziendali;

b) occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e condizioni ex art. 2, co. 3, del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o non necessitate), quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla stessa o dalla necessità di conciliare esigenze di vita e lavorative e risponda a ragionevolezza.

LAVORO AGILE: QUESTI I VANTAGGI PER LE PARTI
Lavoratore Conciliazione esigenze di vita e di lavoro. Risparmio costi di trasporto per raggiungere la sede aziendale. Risparmio tempi di viaggio. Possibilità di consumare i pasti a casa o dove desidera. Più tempo libero per sport e simili.
Datore
di lavoro
Risparmio di tutti i costi legati agli immobili aziendali (locazione o acquisto), Risparmio dei costi manutenzione e pulizia degli immobili aziendali. Motivazione del dipendente. Non computabilità nell’organico (a determinate condizioni).

 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
 

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