Processo civile telematico

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La riassunzione nel Processo Civile Telematico

In questo breve commento analizzeremo la disciplina della riassunzione ex art. 303 c.p.c. alla luce della normativa sul Processo Civile Telematico.

Sin dall’entrata in vigore dell’obbligo di deposito in via telematica, una delle problematiche che ha impegnato da subito sia gli interpreti che i Professionisti è stata quella relativa alla scelta della forma dell’atto da depositarsi.

Cartaceo o digitale?
Come sappiamo l’art. 16bis comma 1 del D.L. 179/2012 dispone che “…il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche….” fissando, quindi, il momento dal quale decorre l’obbligo dell’utilizzo del mezzo digitale per il deposito alla costituzione della parte in giudizio. Qualsiasi atto o documento che verrà depositato a seguito dell’evento de quo, dovrà essere trasmesso alla cancelleria per via telematica.

L’annoso problema della scelta del mezzo di deposito (cartaceo/digitale) è però venuto parzialmente meno con l’entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, il quale ha inserito all’interno del testo del sopra citato art. 16bis D.L. 179/2012, il nuovo comma 1bis: “Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
Tale norma consente oggi la scelta della “via telematica” – in caso di procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizioneper il deposito anche di tutti gli atti che non rientrano nell’obbligo di cui al comma 1 del medesimo decreto legge, consentendo quindi al Professionista, per tutti i casi dubbi o problematici, di scegliere il deposito digitale dell’atto quale via “sicura” per la trasmissione in cancelleria.

Ma in tutti quei procedimenti in cui il Difensore della parte non ha voluto o potuto depositare l’atto telematicamente (pur vigendo l’obbligo) il rischio di dichiarazione di inammissibilità dell’atto cartaceo è decisamente alto.
Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza 6 marzo 2015, ha – ad esempio – dichiarato inammissibile l’atto cartaceo depositato in pendenza di obbligo di trasmissione telematica.

Il Tribunale piemontese ha comminato la sanzione dell’inammissibilità concentrando il proprio ragionamento giuridico sull’avverbio “esclusivamente”, utilizzato dall’art. 16bis D.L. 179/2012 in ordine al deposito telematico, ritenendo che tale avverbio non si riferisca tanto alla forma dell’atto da depositarlo (che se del caso potrebbe fruire della sanatoria prevista dall’ultimo comma dell’art. 156 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo) ma bensì alla modalità di deposito che, quindi, non conoscerebbe sanatoria prevista dalla legge.
Alla luce di quanto sopra, quindi, resta comunque di attualità la problematica attinente alla scelta della forma del deposito dell’atto, soprattutto nel caso che oggi stiamo analizzando, ossia, quello della riassunzione ex art. 303 c.p.c.

Il combinato disposto degli articoli 299 e 300 del codice di procedura civile, prevede che quando intervenga la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti il processo venga interrotto.
A seguito di tale interruzione il processo potrà essere riassunto ex art. 303 c.p.c.

Nella prassi professionale, però, si usa parlare impropriamente di riassunzione sia nel caso di cui al precedente art. 303 c.p.c. che nel caso di prosecuzione del giudizio di cui all’art. 302 c.p.c.
Le due fattispecie, in realtà, sono radicalmente diverse non solo dal punto di vista strettamente giuridico ma anche in ordine all’applicazione della normativa sul Processo Civile Telematico.
L’art. 302 c.p.c., infatti, dispone che: “nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante”, così mettendo nero su bianco la necessità di una vera e propria costituzione dei soggetti che proseguiranno il procedimento al posto – ad esempio – del de cuius o della società fallita.
Tale importante elemento sancisce la possibilità di deposito cartaceo dell’atto di prosecuzione di cui all’articolo sopra citato.

Caso diametralmente opposto, invece, è quello previsto dall’art. 303 c.p.c. che stabilisce: “se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’articolo precedente, l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo”. In questo caso la necessità di costituzione in giudizio viene riferita – ancora una volta – solo ed esclusivamente ai soggetti chiamati a proseguire il giudizio al posto della parte che è venuta meno, e non anche a colui che abbia operato la riassunzione.
Così come recentemente stabilito anche dal Tribunale di Lodi con ordinanza del 4 marzo 2016, quindi,
l’atto di riassunzione ex art. 303 c.p.c. potrà essere predisposto e depositato solo da una parte già precedentemente costituita, e dovrà quindi essere trasmesso esclusivamente con modalità telematiche ex art. 16bis comma I D.L. 179/2012.
Segnalo che, nel caso appena citato, il Tribunale di Lodi ha dichiarato – stante il decorso del termine perentorio di tre mesi (comprensivo di sospensione feriale) previsto dall’art. 305 c.p.c. senza che fosse stato depositato, con modalità telematiche, il ricorso in riassunzione – l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 307-308 c.p.c., quindi confermando l’orientamento del Tribunale di Torino (peraltro richiamato nel testo del provvedimento del Magistrato di Lodi) in ordine all’inapplicabilità della sanatoria di cui all’art. 156 ultimo comma c.p.c. al caso di deposito cartaceo di atto soggetto all’obbligo di trasmissione in via telematica.

Il testo integrale dell’ordinanza 6 marzo 2015 del Tribunale di Torino è reperibile sulla portale: “Pergliavvocati” a questo indirizzo: http://www.pergliavvocati.it/wp-content/uploads/2015/06/tribunale-torino-12_2_2015_-inammissibilit%C3%A0-reclamo-cartaceo-signed.pdf
Il testo integrale dell’ordinanza 4 marzo 2016 del Tribunale di Lodi è reperibile sul sito “Juris wiki” a questo indirizzo: http://juriswiki.it/news/obbligo-di-deposito-telematico-per-il-ricorso-in-riassunzione-ordinanza-del-tribunale-di-lodi

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