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Lavoratori “digitali”: le novità del D.L. n. 101/2019

L’art. 1 del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, contiene novità rilevanti per le imprese, alcune delle quali operative mentre altre saranno efficaci solo dopo 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Ecco alcune prime riflessioni sui principali contenuti.
 
Collaborazioni organizzate dal committente – Dal 5 settembre è stato modificato l’art. 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che disciplina le “Collaborazioni organizzate dal committente”. Esso già prevedeva l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
La novità consiste nel fatto che viene ora aggiunta la precisazione secondo cui tali disposizioni si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali, ossia i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento (e, quindi, deve ritenersi, anche in uno stato estero), organizzano le attività di consegna di beni (in Italia), fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
Tale previsione – che in realtà potrebbe apparire superflua, dato che il lavoro organizzato tramite piattaforme digitali non era sinora espressamente escluso da quanto sopra – è volta a rafforzare le tutele per i co.co.co.  che operano in questo settore. A riprova di ciò, basta ricordare che la giurisprudenza di merito (cfr. Corte d’Appello di Torino 4 febbraio 2019) ha applicato proprio l’art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, riconoscendo ai collaboratori coordinati e continuativi di Foodora, addetti alla consegna dei pasti a domicilio, il diritto a quanto maturato per l’attività effettivamente prestata in base alla retribuzione, diretta, indiretta e differita prevista per i dipendenti del V livello CCNL logistica trasporto merci.
La norma, anche se nata per tutelare i lavoratori (cd. ciclo fattorini o riders) che consegnano i pasti a domicilio, ha tuttavia una portata più ampia, riguardando tutte le attività le cui modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate con piattaforme (anche) digitali.
Possibili rimedi – Con riguardo a tutte le tipologie di co.co.co. (escluse quelle che la stessa norma prevede come “legittime”), per evitare problemi, ove non si voglia ricorrere ad altre tipologie contrattuali (es.: lavoro intermittente), è possibile richiedere la certificazione del contratto alle apposite commissioni, ex art. 75 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Posizione del Ministero – Circa la cd. “etero-organizzazione”, il Ministero del Lavoro (circ. 1° febbraio 2016, n. 3), ha precisato che ogniqualvolta il collaboratore operi in un’organizzazione datoriale rispetto alla quale è tenuto a osservare determinati orari di lavoro e a prestare l’attività presso luoghi individuati dal committente, si considerano avverate le condizioni ex articolo 2, co. 1, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. Quanto a tali condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, per prestazioni di lavoro:

  1. “esclusivamente personali”: si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;
  2. “continuative”: ossia che si ripetono in un determinato arco temporale, al fine di conseguire una reale utilità (per il committente);
  3. “organizzate dal committente”: quantomeno con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”.

Inoltre, sempre ad avviso del Ministero, ove si riscontri la presenza di tutte le citate condizioni di etero-organizzazione, è applicabile la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”, ossia varrà ogni istituto, legale o contrattuale (retribuzione, orario, inquadramento previdenziale, tutela contro i licenziamenti ecc.), applicabile in forza di un rapporto subordinato. In altri termini ne derivano le medesime conseguenze della riqualificazione del rapporto, semplificando l’attività dell’ispettore che si limiterà ad accertare la cd. etero-organizzazione. Ciò comporterà anche l’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione), i cui obblighi attengono alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali – Il D.L. n. 101/2019 contiene però un’altra novità, ossia l’inserimento, nel D.Lgs. n. 81/2015, degli articoli 47-bis e 47-ter, che non operano subito ma solo dopo 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 101/2019 (e, quindi, nella tarda primavera del 2020).
In tabella le norme previste.

Ambito di tutela – Lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui,  in ambito urbano, con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, co. 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali Note – L’attività di consegna non è solo quella che riguarda cibo o prodotti alimentari. L’elenco dell’art. 47, co. 2, lettera a), non contempla le automobili ma per lo più veicoli a 2 o 3 ruote o, comunque, “leggeri”. Il riferimento alle “piattaforme anche digitali”, pare escludere, per esempio, i fattorini delle pizzerie che ricevono la richiesta di consegna “a voce” direttamente dal titolare
Corrispettivo – Per tali lavoratori, il compenso può essere stabilito in base alle consegne effettuate ma in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. Il corrispettivo orario è riconosciuto se, per ogni ora, il lavoratore accetta almeno 1 chiamata Note – Viene previsto il cottimo ma per non più del 50% del compenso totale erogato. In pratica, se il lavoratore, per ogni singola ora lavorativa:
a) non accetta alcuna chiamata: non spetta nessun compenso, né “orario” né “a consegna”;
b) accetta almeno 1 chiamata: spetta compenso “orario” e “a consegna” (fino al 50% del totale).
E’ possibile l’intervento dei contratti collettivi aziendali o territoriali, che potranno “valorizzare di più” (verosimilmente) le prestazioni eseguite in orari particolari, in giorni festivi e/o di maltempo).
Infortuni – I lavorati in esame sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui DPR 30 giugno 1965, n. 1124. Note – Per calcolare il premio Inail, si considera la retribuzione convenzionale corrispondente al limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore, per i giorni di attività, indipendentemente dal numero di ore giornaliere lavorative.

 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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