Lavoro e HR

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Le novità della legge di bilancio 2020 per il lavoro

Anche quest’anno la legge di bilancio (legge 27 dicembre 2019, n. 160) costringe datori e consulenti a ricercare con pazienza le norme che li riguardano. Ecco le principali novità 2020.

Apprendistato di I livello – Per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nel 2020, per i datori fino a 9 dipendenti opera uno sgravio del 100% sulla contribuzione dovuta ex art. 1, co. 773, 5° periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, ferma l’aliquota del 10% per i periodi maturati negli anni dopo il 3°. La nuova misura si “affianca” a quella ex art. 32 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. L’Inps dovrà chiarire se il datore può scegliere tra i 2 regimi.

Datori fino a 9 dipendenti: aliquote dal 1° gennaio 2020

Anno

Aliquota “ordinaria”

D.Lgs. n. 150/2015

Legge Bilancio 2020

1,50 %

1,50 %

1,61 %

3,00 %

3,00 %

1,61 %

11,61 %

5,00 %

1,61 %

11,61 %

5,00 %

11,61 %

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35 – Vista la mancata emanazione del Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto disciplinare l’esonero contributivo per l’assunzione degli under 35, prevista per il 2019 e il 2020 dal decreto dignità, le legge di bilancio 2020 corre ai ripari e modifica la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha istituito l’esonero triennale. E quindi, ai datori privati che, entro il 31 dicembre 2020, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, ex D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, soggetti che non hanno compiuto il 35° anno di età, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi a carico dei datori, esclusi premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. A partire dal 1° gennaio 2021, salvo ulteriori modifiche, il limite di età del lavoratore, per fruire dell’esonero, scende a 30 anni non compiuti. Novità anche per l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud (ex art. 1, co. 247, legge 30 dicembre 2018, n. 145), che fino al 31 dicembre potrà essere cumulato, se ne ricorrono le condizioni, con l’esonero di cui sopra, per il 100% dei contributi dovuti, fino a 8.060 euro annui.

Giovani eccellenze – Salvo smentite, risulta prorogato nel 2020 l’esonero contributivo di 8.000 euro per 12 mesi a favore del datore che assume laureati con lode e ricercatori. Si tratta della misura (ora semplificata, vista l’abrogazione della necessità che sia emanata una circolare Inps e la riformulazione del co. 715) prevista dall’art. 1, co. 706-717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inattuata nel 2019 per mancata emanazione delle istruzioni operative.

 

Liquidazione anticipata della NASpI – La liquidazione anticipata della NASpI (ex art. 8, co. 1, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22), in unica soluzione, per sottoscrivere il capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico riguarda la prestazione di lavoro da parte del socio, si considera non imponibile ai fini Irpef. L’attuazione della norma è demandata a un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni.

Contratti a termine: novità per il contributo addizionale – Le modifiche riguardano l’art. 2, co. 28 e 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Viene anzitutto chiarito che, in generale, se non è dovuto l’1,4% non va versata neppure la maggiorazione di 0,5 punti percentuali per i rinnovi. Inoltre, sono state introdotte le seguenti due eccezioni all’obbligo di versamento (1,4 e 0,5%):

  1. lavoratori assunti a termine per svolgere, in provincia di Bolzano, le attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
  2. lavoratori ex 29, co. 2, lettera b), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81: si tratta dei rapporti per l’esecuzione di speciali servizi fino a 3 giorni, nel turismo e pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, e di quelli per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, previa comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente.

Sportive professioniste – Per promuovere il professionismo nello sport femminile e tutelare le atlete, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ex legge 23 marzo 1981, n. 91, possono chiedere, dal 2020 al 2022, l’esonero contributivo del 100%, esclusi i premi per l’assicurazione infortuni, fino a un massimo di 8.000 euro annui.

Agricoltura – A coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, che hanno fino a 39 anni e 364 giorni, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2020, è riconosciuto, per un massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote. L’incentivo opera nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, sull’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della UE agli aiuti «de minimis». Inoltre, con D.M., d’intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome, sono definiti criteri e modalità per concedere mutui a tasso zero alle iniziative per sviluppare e consolidare le aziende agricole condotte da imprenditrici con investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Pesca – Per sostenere il reddito dei dipendenti delle imprese della pesca marittima, inclusi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione dell’attività per arresto temporaneo obbligatorio nel 2020, a ogni lavoratore, per il 2020 e il 2021, spetta un’indennità giornaliera totale di 30 euro (un decreto stabilirà le modalità di pagamento).

Buoni pasto – A partire dal 1° gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito:

  1. le somministrazioni di vitto da parte del datore e quelle in mense organizzate direttamente dal datore o gestite da terzi;
  2. le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (cd. buoni pasto) fino all’importo totale giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro se queste sono rese in forma elettronica;
  3. le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive site in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo totale di 5,29 euro al giorno.

Congedo obbligatorio del padre – Le disposizioni sul congedo obbligatorio per il padre dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni scorsi, sono state prorogate a tutto il 2020. La durata del congedo obbligatorio per il padre dipendente sale però a 7 giorni per il 2020, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Infine, anche per l’anno in corso, egli può astenersi per 1 giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione per il periodo di astensione obbligatoria a lei spettante.

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