Fatturazione elettronica

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L’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini fiscali – II parte

In questo articolo, oltre ad affrontare gli aspetti salienti dell’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, verranno esaminate le modalità per assolvere la suddetta imposta con riguardo alle fatture elettroniche ed alle  scritture contabili degli anni 2014 e 2015.
 
Considerando che il DMEF 17 giugno 2014 ha sostituito con effetto dal 27 giugno 2014 il DMEF 23 gennaio 2004, al fine di comprendere come dovrà essere assolta l’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini fiscali per gli anni 2014 e 2015, è necessario distinguere due periodi: periodo in cui si applicava il vecchio DMEF 23 gennaio 2004 e periodo in cui si applica il nuovo DMEF 17 giugno 2014.
 
? Imposta di bollosui documenti informatici secondo il precedente DMEF 23 gennaio 2004
Con riguardo ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari conservati secondo il DMEF 23 gennaio 2004, l’assolvimento dell’imposta di bollo si svolgeva secondo i seguenti passaggi:
a-comunicazione preventiva da eseguirsi antecedentemente all’anno di riferimento e da inviare all’Agenzia delle Entrate competente, riportante il numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati nel corso dell’anno, con gli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta assolta tramite F23;
b-comunicazione consuntiva da eseguirsi entro il mese di gennaio dell’anno successivo e da inviare all’Agenzia delle Entrate competente, riportante il numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri emessi o utilizzati nell’anno, con gli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta assolta tramite F23, mentre l’eventuale maggiore imposta corrisposta per l’anno precedente poteva essere compensata con l’acconto dovuto per l’anno in corso.
A norma della Circolare 36 del 6 dicembre 2006, le suddette comunicazioni dovevano chiaramente riportare:

  • il numero di atti e documenti informatici – distinti per tipologia, in conformità agli articoli della tariffa – che si presume saranno emessi nel corso dell’anno (oppure emessi nel corso dell’anno che si è appena chiuso) ;
  • l’imposta dovuta su ogni singolo documento;
  • l’importo globale dell’imposta relativo ad ogni articolo della tariffa;
  • la somma complessivamente dovuta;
  • gli estremi dell’avvenuto pagamento.

Esempio 1: Imposta di bollo sul libro giornale anno 2013
L’azienda Alfa Srl ha un periodo d’imposta corrispondente all’anno solare e conserva sin dal 2008 il libro giornale in solo formato digitale (conservazione digitale di documento informatico), e con riferimento all’anno 2013 la conservazione digitale è stata eseguita in data 20 novembre 2014, mentre l’imposta di bollo sul suddetto libro giornale è stata assolta secondo i seguenti passaggi:
a-comunicazione preventiva trasmessa con raccomandata AR all’Agenzia delle Entrate competente il 20 gennaio 2013, e riportante gli estremi dell’avvenuto pagamento in acconto dell’imposta di bollo (modello di versamento F23, codice tributo 458T);
b-comunicazione consuntiva trasmessa con raccomandata AR all’Agenzia delle Entrate competente il 30 gennaio 2014, e riportante gli estremi dell’avvenuto pagamento a saldo dell’imposta di bollo (modello di versamento F23, codice tributo 458T).
 
? Imposta di bollosui documenti informatici secondo il nuovo DMEF 17 giugno 2014
Con riguardo ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari conservati secondo il nuovo DMEF 17 giugno  2014, non vi è più alcuna comunicazione da inviare (né preventiva, né consuntiva), ma solo pagamento tramite F24 da eseguirsi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Esempio 2: Imposta di bollo sul libro giornale anno 2014
L’azienda Beta Srl ha un periodo d’imposta corrispondente all’anno solare e conserva sin dal 2008 il libro giornale in solo formato digitale (conservazione digitale di documento informatico), e con riferimento all’anno 2014 la conservazione digitale verrà eseguita nel corso del 2015, mentre l’imposta di bollo sul suddetto libro giornale verrà assolta secondo i seguenti passaggi:
a-comunicazione preventiva trasmessa con raccomandata AR all’Agenzia delle Entrate competente il 30 gennaio 2014, e riportante gli estremi dell’avvenuto pagamento in acconto dell’imposta di bollo (modello di versamento F23, codice tributo 458T);
b-comunicazione consuntiva che dovrà essere trasmessa con raccomandata AR all’Agenzia delle Entrate competente entro gennaio 2015, e riportante gli estremi dell’avvenuto pagamento a saldo dell’imposta di bollo.
Va infatti rilevato che sebbene il DMEF 17 giugno 2014 sia entrato in vigore il 27 giugno 2014, l’azienda aveva già provveduto a trasmettere la comunicazione preventiva e ad assolvere l’acconto del versamento dell’imposta di bollo secondo la modalità riportata nel DMEF 23 gennaio 2004, e quindi si ritiene necessario continuare ad applicare la medesima modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per l’anno 2014, che prevede appunto il versamento a saldo e la comunicazione consuntiva da eseguirsi entro gennaio 2015. Naturalmente non verrà eseguita né alcun versamento in acconto né alcuna comunicazione preventiva sull’anno 2015, dato che sul suddetto anno  si applicherà la nuova modalità di assolvimento riportata nel DMEF 17 giugno 2014.
Esempio 3: Imposta di bollo sul libro giornale anno 2015
L’azienda Gamma Srl ha un periodo d’imposta corrispondente all’anno solare e conserva sin dal 2008 il libro giornale in solo formato digitale (conservazione digitale di documento informatico), e con riferimento all’anno 2015 assolverà l’imposta di bollo sul libro giornale tramite versamento con F24 da eseguirsi entro il 29 aprile 2016 (il 2016 è un anno bisestile).
 
A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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