Lavoro e HR

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L’incentivo Occupazione per il Mezzogiorno nel 2018

La legge di Bilancio 2018, oltre all’incentivo “normale” per l’occupazione dei giovani (50% dei contributi, esclusi premi Inail, a carico datore, fino a 3.000 euro annui per 36 mesi), ha previsto (al co. 893) l’introduzione di una misura specifica per il Sud, regolata nel dettaglio dal decreto ANPAL 2 gennaio 2018, n. 2, che ha istituito l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno, con una dotazione massima di 500 milioni di euro, la cui gestione è affidata all’Inps.
 
Datori interessati – Il beneficio è applicabile a tutti i datori privati che – non essendovi obbligati (ossia in assenza di un diritto di precedenza eccetera) – assumono disoccupati con i previsti requisiti, con i quali non abbiano intrattenuto “un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi”: ne deriva che (salvo diverse istruzioni ufficiali) è di ostacolo non solo il lavoro subordinato ma anche quello autonomo o parasubordinato, a prescindere da durata e orario del contratto precedente (beninteso, solo per i 6 mesi precedenti la nuova assunzione).
 
Secondo l’art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
 
Le nuove assunzioni devono essere effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
 
Lavoratori interessati – L’incentivo è riconosciuto al datore che assume un disoccupato di:

a) età compresa tra i 16 (compiuti) e i 34 (35 non compiuti) anni di età;

b) almeno 35 anni di età, se privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Tali soggetti, salva la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine, non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore.
 
Ai sensi dell’articolo 1, co. 1, del D.M. 20 marzo 2013, sono “privi di impiego regolarmente retribuito” coloro che negli ultimi 6 mesi:

a) non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi; o che

b) hanno svolto attività lavorativa autonoma o parasubordinata da cui derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione: ossia 8.000 euro per i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, e 4.800 euro nelle altre ipotesi.

 
Ambito territoriale – L’incentivo spetta solo se la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione è ubicata nelle regioni indicate di seguito (il luogo di origine del lavoratore o la sua residenza non hanno invece alcuna rilevanza ai fini dell’incentivo).
 

Incentivo Occupazione Mezzogiorno: le regioni interessate
Regioni “meno sviluppate” Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
Regioni “in transizione” Abruzzo, Molise e Sardegna

 
Se la sede di lavoro viene spostata al di fuori di una delle regioni indicate, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento. Invece, la fruizione dell’incentivo prosegue normalmente se la sede di lavoro viene spostata da una regione di cui sopra a un’altra (es. da Calabria a Sicilia).
 
Tipologie contrattuali interessate – L’incentivo è riconosciuto solo nei seguenti casi:

a) assunzione “diretta” a tempo indeterminato, con orario pieno o part time;

b) assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (orario pieno o part time);

c) apprendistato professionalizzante (escluse quindi le altre tipologie);

d) trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, se sussistono i previsti requisiti (anagrafici e non solo);

e) assunzione con contratto di lavoro subordinato del socio lavoratore di cooperativa.

Al contrario, l’incentivo non spetta se le assunzioni avvengono con contratto domestico, intermittente (anche se a tempo indeterminato) e occasionale.
 
Importo e durata – L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico datore, esclusi premi e contributi Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione – che va comunque effettuata non oltre il 31 dicembre 2018 – nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ogni lavoratore assunto. Se si tratta di part time il massimale viene ridotto in misura proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro concordata dalle parti. In ogni caso, l’incentivo va fruito entro il 29 febbraio 2020.
 
L’Incentivo è fruito nei limiti degli aiuti de minimis, ossia del Regolamento UE 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della UE: in caso di superamento l’Inps revoca l’incentivo, applicando le sanzioni civili.
È però possibile la fruizione oltre tali limiti alle condizioni dell’art. 7 del decreto, ossia se vi è un incremento occupazionale netto nonché se sussistono alcune particolari condizioni.
 
Fruizione oltre il “de minimis” – Gli incentivi previsti dal decreto ANPAL n. 2/2018 possono essere fruiti oltre i limiti del regime “de minimis” se ricorrono le condizioni elencate di seguito.
Incremento occupazionale – L’incentivo spetta se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto o se il mancato incremento è dovuto a dimissioni eccetera. L’incremento occupazionale netto va inteso quale aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media nei 12 mesi precedenti l’assunzione, e va mantenuto per tutto il periodo di assunzione agevolata. Tale requisito non è richiesto se il posto o i posti occupati si sono resi vacanti per:

a) dimissioni volontarie (e, quindi, non per giusta causa);

b) invalidità;

c) pensionamento per raggiunti limiti di età;

d) riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

e) licenziamento per giusta causa.

La fruizione dell’incentivo, invece, non spetta se i posti si sono resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale. In ogni caso, l’incentivo in esame è riconosciuto nei limiti dell’intensità di aiuto previsti dall’art. 32 del Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651.
Lavoratori tra 25 e 34 anni – Se, all’atto dell’assunzione, il lavoratore ha un’età compresa tra 25 e 34 anni, l’incentivo può essere fruito solo se, oltre all’incremento occupazionale netto, alternativamente, l’interessato:

a) è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

b) non possiede un diploma di istruzione secondaria di II grado, una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

c) ha completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) è assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero è assunto in settori economici in cui è riscontrato tale differenziale minimo del 25%.

 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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