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L’incentivo RDC si cumula solo con…

L’art. 8, co. 7, del D.L. n. 4/2019 dispone che le agevolazioni per assumere i beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle di cui all’art. 1, co. 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si tratta dell’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, previsto per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti:

  1. che non abbiano compiuto 35 anni; o
  2. di almeno 35 anni, se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L’incentivo Sud, per il 2019, è pari ai contributi a carico datore (no Inail), fino a 8.060 euro annui, per 12 mesi dall’assunzione, e va fruito entro il 28 febbraio 2021. La soglia massima per il periodo di paga mensile è 671,66 euro e, per i rapporti instaurati o risolti nel mese, va riproporzionata a 21,66 euro al giorno: per i part time, il massimale va ridotto in proporzione.
Se il datore ha esaurito gli esoneri contributivi “Sud”, gli sgravi per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza, sono fruiti sotto forma di credito di imposta (le modalità saranno stabilite con decreto ministeriale).
 
Come precisato dall’Inps nella circ. n. 104/2019, l’esonero per assumere beneficiari del RDC non si cumula con altri regimi agevolati o incentivi all’occupazione di natura economica o contributiva, salvo quello di cui appena sopra: il datore, se ricorrono i presupposti, può scegliere quale beneficio applicare, fermo restando che, una volta attivato il rapporto in base al regime agevolato prescelto, non può applicarne altri.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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