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L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei distributori automatici

Con la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.102807 del 30 giugno 2016, sono state emanate le regole tecniche per la trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei gestori dei distributori automatici, ed in questo articolo andremo a ripercorrere le principali peculiarità del suddetto provvedimento.
 
L’art. 2 secondo comma del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n.127, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici”.
In sostanza quindi, dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi che effettuano cessioni dei beni o prestazioni di servizi tramite l’ausilio di distributori automatici, avranno l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi, così come disciplinato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.102807/2016 pubblicato in data 30 giugno 2016 ad oggetto “ Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”. Oltre al suddetto provvedimento, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati anche le collegate regole tecniche, ed in particolare sono stati pubblicati i seguenti documenti:

  • Specifiche tecniche delle vending machine fase “transitoria”
  • Allegato-Tipi dati per i corrispettivi

 
Va subito rilevato che la fiscalizzazione dei distributori automatici (denominati dal legislatore “vending machine”) sarà graduale, dato appunto che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.102807/2016 introduce una soluzione “transitoria” che dovrà essere utilizzata non oltre il 31 dicembre 2022, mentre un successivo provvedimento disciplinerà la soluzione “a regime”.
 
L’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi che dal 1° gennaio 2017 riguarderà i distributori automatici, è riassumibile nelle seguenti cinque fasi:
 
1-Accreditamento dei gestori e dei produttori
In questa prima fase, i gestori ed i produttori delle vending machine, tramite apposita procedura online disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, dovranno accreditarsi al fine di poter eseguire le successive operazioni utili alla trasmissione telematica dei corrispettivi;
 
2-Censimento delle vending machine
Il gestore delle vending machine, sempre tramite apposita procedura online disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, dovrà comunicare una serie di informazioni ed in particolare: i propri dati (denominazione, domicilio fiscale e partita Iva), i dati del “sistema master” cioè della componente elettronica installata sulla singola vending machine ed in grado di raccogliere, memorizzare e comunicare i dati dei pagamenti ( numero di matricola e geo-localizzazione cioè latitudine e longitudine ), tipologia di merce venduta (food, non food, food e non food, non disponibile), e modalità di comunicazione;
 
3-Rilascio del QRCODE
Eseguito il censimento delle vending machine, per ciascun “sistema master” verrà rilasciato un QRCODE (Quick Response Code), cioè una etichetta contenente un codice a barre bidimensionale che consentirà di collegarsi al sito web dell’Agenzia delle Entrate ove sarà possibile verificare i dati identificativi della vending machine e del gestore. L’etichetta riportante il QRCODE, che dovrà avere una dimensione di 7 cm x 3,5 cm, dovrà essere esposta sulla singola vending machine, ed in caso in cui il consumatore non ne riscontri la presenza, potrà segnalare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate tramite apposito numero di telefono o indirizzo email;
 
4-Certificazione ed attivazione dei dispositivi mobili
In questa fase transitoria, che come detto si concluderà nel Dicembre del 2022, la trasmissione telematica dei corrispettivi non verrà eseguita direttamente dalle vending machine, ma da appositi “dispositivi mobili” (palmare/smartphone) che dopo aver acquisito i dati dal sistema master presente nella vending machine, provvederanno a generare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Ciascun dispositivo mobile (palmare/smartphone) sarà quindi dotato di un’autonoma connettività alla rete e sistema di geo-localizzazione, e su ciascun dispositivo mobile verrà installato un apposito “certificato” necessario ad apporre ai dati dei corrispettivi da trasmettere un “sigillo elettronico avanzato” in grado di garantire l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi;
 
5-Generazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi
Una volta concluse le fasi di censimento delle vending machine e di certificazione dei dispositivi mobili (palmare/smartphone), sarà possibile trasmettere i dati dei corrispettivi che si svolgerà in pochi semplici passaggi. Quando il gestore della vending machine (o suo dipendente o incaricato) utilizzerà il dispositivo mobile per il rifornimento dei beni da vendere e/o per la raccolta del denaro contante presente nelle vending machine (che potrà avvenire con cadenza infra-giornaliera, giornaliera, infra-settimanale, infra-mensile, e comunque non oltre 30 giorni), il dispositivo mobile automaticamente preleverà i dati dal sistema master, genererà un file in formato xml secondo le specifiche tecniche impartite dall’Agenzia delle Entrate, apporrà al file xml un sigillo elettronico avanzato, ed infine lo trasmetterà telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite connessione protetta HTTPS con protocollo TLS. La trasmissione dei dati dei corrispettivi tramite il dispositivo mobile dovrà avvenire in prossimità della vending machine (infatti sia la vending machine che il dispositivo mobile hanno un sistema di geo-localizzazione), ed i dati da trasmettere comprenderanno una serie di informazioni tra cui la matricola del sistema master, la data e l’ora del prelievo dei dati, la data e l’ora del prelievo dati precedente, il totale venduto nel periodo di riferimento, il totale venduto a contante/non a contante nel periodo di riferimento, il totale incassato in contante/per ricarica nel periodo di riferimento.
 
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.102807 del 30 giugno 2016, è il primo di tre provvedimenti che dovranno essere emanati, così come riportato nel Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n.127, ed i prossimi che saranno pubblicati riguarderanno la trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei registratori telematici, e la trasmissione dei dati di tutte le fatture da parte dei soggetti passivi Iva.
 
A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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