Lavoro e HR

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Non computabilità nell’organico: quali vantaggi per i datori?

Con una norma di portata assolutamente innovativa, l’articolo 23 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, dispone che i datori di lavoro privati che facciano ricorso al telelavoro per motivi legati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
 
Detto che la norma sopra citata – emanata 2 anni prima delle nuove disposizioni contenute nella legge 22 maggio 2017, n. 81 – fa riferimento al “telelavoro”, deve tuttavia ritenersi che essa, in base a un’interpretazione estensiva, sia applicabile anche al lavoro agile, data la sostanziale assimilazione delle due fattispecie, posto che entrambe prevedono che la prestazione sia svolta, in tutto o in parte, al di fuori dei locali aziendali. Tuttavia, per godere dell’esenzione dal computo nell’organico, occorre che venga stipulato un accordo collettivo, anche aziendale, in cui sia evidenziata la finalità di consentire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
 
Sottrarre dipendenti dal computo dell’organico comporta immediati benefici per il datore con riguardo a numerosi istituti: si pensi all’ammontare dei risarcimenti in caso di licenziamento illegittimo, alla possibilità di fruire di agevolazioni contributive per l’assunzione di apprendisti (aliquote ridotte fino a 9 dipendenti), e, infine, all’obbligo di assumere lavoratori disabili.
 
Proprio a tale proposito, il Ministero del lavoro (Nota 17 febbraio 2016, n. 970) ha precisato che l’esclusione dal computo nell’organico, per soli i datori privati, presuppone che i lavoratori siano ammessi al telelavoro per l’intero orario di lavoro: quindi, ove essi vi siano ammessi solo in parte, sono esclusi in proporzione all’orario svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
 

Link iscrizione multi rubrica