Fatturazione elettronica

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Non è da escludere un obbligo di Fatturazione Elettronica B2B a breve

Il “considerando” n.8 della Direttiva 2010/45/UE riporta testualmente che “Le fatture cartacee e quelle elettroniche dovrebbero ricevere lo stesso trattamento e gli oneri amministrativi gravanti sulle fatture cartacee non dovrebbero aumentare”, e quindi in sostanza il singolo Stato membro “non dovrebbe” di sua iniziativa introdurre un obbligo di fatturazione elettronica in ambito B2B, perché così facendo contrasterebbe con il principio di parità di trattamento tra fatturazione cartacea ed elettronica sancito dalla Direttiva 2010/45/UE.
E’ risaputo poi che una richiesta da parte dell’Italia di introdurre un tale obbligo era già stata bocciata in passato dalla Commissione Europea, ma quella avanzata di recente dal Ministro dell’economia e delle finanze  Pier Carlo Padoan, sembra possa avere un esito ben diverso, anche per l’alto livello di evasione fiscale del nostro paese.
Gli ultimi dati infatti stimano che il gap IVA dell’Italia (il divario cioè tra l’IVA incassabile e quella realmente incassata a seguito di truffe, frodi, etc) è di ben 37 miliardi €, il più alto in termini assoluti in ambito Europeo, e quindi vi è la necessità di adottare soluzioni drastiche nel contrastare l’evasione IVA, come per esempio un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica B2B (business to business). Premesso però che solo il 25% del suddetto gap IVA è localizzato in ambito B2B (il restante 75% è in ambito B2C), e che comunque vi sono anche altri strumenti che potrebbero essere adottati (e.g. split payment, reverse charge, etc), è importante rilevare che un tale obbligo sarebbe in grado di contrastare solo una  parte dell’evasione (quella per esempio legata alle fatture emesse per operazioni inesistenti da parte delle “cartiere”), mentre se non accompagnato anche da una riduzione del limite nell’uso di denaro contante, potrebbe non portare i benefici attesi.
Per fare “accettare” alle imprese un tale obbligo ed evitare il rischio che venga interpretato come un ulteriore aggravio amministrativo, si dovrà intervenire pesantemente su almeno tre fronti:

  • spingere sulla semplificazione fiscale, intervenendo ad eliminare per esempio la tenuta e conservazione dei registri IVA (già in parte previsto dal Decreto Legislativo 127/2015), la comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute e dei dati delle liquidazioni IVA, etc;
  • ampliare i benefici, innalzando l’attuale importo di 30 € ad almeno € 3.000 (attuale limite nell’uso di denaro contante) al fine di avere la riduzione di 2 anni negli accertamenti, prevedere ulteriori benefici per i contribuenti che conservano digitalmente tutti i documenti fiscali e sono quindi in grado di esibirli via web 24/7 all’Amministrazione finanziaria, etc;
  • rendere più appetibili i servizi gratuiti di conservazione digitale offerti dall’Agenzia delle Entrate.

Le condizioni per l’introduzione di un tale obbligo ci sono tutte, e le imprese così come i professionisti, i Commercialisti così come le software house, i conservatori così come il mondo bancario, devono considerare che una simile ipotesi potrà concretizzarsi nell’arco di qualche anno.
 
 
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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