Lavoro e HR

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Part time agevolato: le conseguenze sull’organico

Detto che il passaggio da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa), anche ove riguardante i lavoratori anziani con le particolari agevolazioni previste dalla legge di stabilità 2016, richiede, salve pochissime eccezioni (tutte previste a tutela del dipendente: patologie oncologiche ecc.), l’accordo delle parti, va evidenziato che tale trasformazione va attentamente considerata anche alla luce dei suoi potenziali effetti sul conteggio dell’organico aziendale.
Occorre infatti ricordare che l’articolo 9 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dispone che “ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno”.
La formulazione della norma, certamente non del tutto lineare, comporta quindi il computo pro quota dei lavoratori a tempo parziale: siano essi part time originari (e quindi sin dal momento dell’assunzione), ovvero solamente a seguito di successiva trasformazione.
In pratica, a fronte di 3 dipendenti a tempo parziale che osservino i seguenti orari: 18, 20 e 24 ore di lavoro, occorrere sommare i 3 orari, ottenendo un totale di 62 ore, pari quindi a 2 unità lavorative intere (40 ore per la prima unità, più 22 ore, arrotondate a 40 perché superano la metà di 40).
Tale criterio di computo, in applicazione della norma citata, frutto della trasformazione a part time dei lavoratori anziani, potrebbe favorire il datore di lavoro così come danneggiarlo. Solo per fare un esempio, si pensi (pro datore) alla riduzione dell’organico cui fare riferimento in caso di licenziamento illegittimo, con conseguente possibile riduzione del risarcimento spettante al dipendente. Per contro, potrebbe ridursi il numero di lavoratori con contratto a tempo determinato che è possibile assumere.
Tutto ciò, ovviamente, solo nel caso in cui – a fronte della concessione del part time a uno o più lavoratori anziani – non si intenda procedere al ristabilimento dell’organico “pieno” ovvero, addirittura, a un suo ampliamento.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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