Lavoro e HR

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Più spazio per le co.co.co. nelle società sportive

L’articolo 1, co. 356 – 360, della legge di bilancio 2018 modifica anche la disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente: l’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che si applica la disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
 
Tale disposizione tuttavia non trova applicazione con riferimento (per quel che qui interessa) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle:

a) associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali

b) discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

c) società sportive dilettantistiche lucrative (e questa è la novità dal 1° gennaio 2018).

 
Ma non basta: il co. 358, inoltre, dispone esplicitamente che le prestazioni di cui sopra, individuate dal CONI, costituiscono oggetto di contratti di co.co.co.; inoltre, quanto ai compensi si prevede il regime fiscale di cui alla tabella che segue.
 

Soggetto erogante Tipo di reddito
Associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI Redditi diversi ex articolo 67, co. 1, lettera m), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917
Società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 DPR 22 dicembre 1986, n. 917

 
Infine, dal 1° gennaio 2018, i co.co.co. che prestano la loro opera per le società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell’assicurazione IVS, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo presso l’Inps: per i primi 5 anni, la contribuzione a tale fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante e l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori in esame non operano forme di assicurazione diverse da quella per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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