Lavoro e HR

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Potere di intervento del contratto collettivo

Dato che l’articolo 19, co. 2, del decreto legislativo n. 81/2015 non è stato modificato nella parte in cui consente ai contratti collettivi di derogare alla durata massima del contratto a termine, ne deriva che tali contratti (nazionali, territoriali o aziendali), stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al limite di 24 mesi.
 
Il Ministero, nella circ. n. 17/2018, ha precisato che le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che (facendo riferimento al previgente quadro normativo) abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore a 36 mesi, restano validi fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo. Invece, il D.L. n. 87/2018, nell’introdurre l’obbligo di indicare le “causali”, non ha attribuito alla contrattazione collettiva alcuna facoltà di intervenire sul nuovo regime delle condizioni.
 
Infine, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, purché stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza del medesimo contratto collettivo, con riferimento ai limiti quantitativi eventualmente fissati per il ricorso:

a) sia al contratto a tempo determinato;

b) che alla somministrazione a termine.

 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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