Lavoro e HR

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Prestazioni occasionali al via per impiegare gli steward nello sport

Mediante la modifica dell’articolo 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), che disciplina le prestazioni occasionali, l’articolo 1, co. 368, della legge di bilancio 2018 ha individuato (sempre facendo salva la possibilità di assunzione a tempo indeterminato, a tempo parziale, a termine e così via) la tipologia di rapporto mediante il quale le società sportive professionistiche possono avvalersi dei cd. steward per lo svolgimento delle manifestazioni e competizioni da loro organizzate.
 
Premesso che con il termine steward si identificano gli assistenti di stadio incaricati di controllare i biglietti, instradare gli spettatori e verificare il corretto uso dell’impianto, dal 1° gennaio 2018, è possibile acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, per ciascun prestatore, per le attività di cui sopra, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore che sia una società sportiva professionistica, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.
 
Quanto al tipo di rapporto, il legislatore ha ignorato il vero e proprio “Contratto di Prestazione Occasionale” e ha, invece, optato, per il Libretto Famiglia, con le seguenti conseguenze:

a) salvo diverso e più favorevole accordo tra le parti, il compenso lordo minimo orario è pari a 10,00 euro lordi, quello netto non può essere inferiore a 8,00 euro netti l’ora;

b) l’utilizzatore non è tenuto a inviare alcuna comunicazione anticipata (prevista invece per il CPO), ma deve solo, entro il 3 del mese successivo, comunicare all’Inps i dati necessari per il pagamento dei compensi al prestatore.

 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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