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Pubblicato il provvedimento in tema
di credito d’imposta sui registratori telematici

Pubblicato lo scorso 28 febbraio il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 49842 ad oggetto “Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.
 
In particolare il provvedimento riporta che:
 

  • Il credito d’imposta spettante in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

 

  • Il credito d’imposta è pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento, ed è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo;

 

  • Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

 
 
Con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.33 del 1 marzo 2019,  al fine di consentire l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del suddetto credito d’imposta, è stato istituito il codice tributo “6899” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.
 
 
Link: www.agenziaentrate.gov.it
 
 
 
 
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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