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Processo Amministrativo Telematico – Interpretazione dell’art. 22 comma II del CAD in materia di attestazione di conformità

Con documento pubblicato sul portale della Giustizia Amministrativa qualche settimana fa (integralmente consultabile a questo link) il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha dato conto del risultato raggiunto dal Tavolo Tecnico sul Processo Amministrativo Telematico in tema di attestazione di conformità di copia digitale di documento analogico.
La riunione del Tavolo Tecnico de quo si è resa necessaria in virtù dei problemi interpretativi sorti in ordine al disposto dell’art. 22 comma II del Codice dell’Amministrazione Digitale, così come novellato dal Decreto Legislativo 217/2017.
Il vecchio testo dell’art. 22 prescriveva “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71”. A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 217/2017 è stata però eliminata la frase “con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata” tanto da far dubitare della possibilità di operare l’attestazione di conformità di scansione di documento analogico su documento informatico separato.
Orbene il Tavolo Tecnico, con il provvedimento interpretativo in parola, ha stabilito che “… l’eliminazione dall’art. 22 CAD dell’inciso “mediante dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata”, non elimina tout court il potere di asseverazione bensì la sola specificazione che tale attestazione di conformità avvenga unicamente mediante tali modalità. Pertanto, anche in considerazione delle vigenti regole tecniche di cui al d.p.c.m. 13 novembre 2014 e nelle more dell’emanazione delle nuove Linee Guida ex art. 71 CAD, l’asseverazione nell’ambito del Processo Amministrativo Telematico può essere compiuta in entrambe le modalità previste dal Regolamento di cui al d.p.c.m. 40/2016, ossia con asseverazione sul medesimo file o in distinto documento sottoscritto con firma digitale.”
 
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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