Processo tributario telematico

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Processo Tributario Telematico: caratteristiche degli atti da depositare

Proseguendo nel focus sul Processo Tributario Telematico di questo mese di novembre, ed analizzate – nel precedente articolo della serie – le caratteristiche del S.I.Gi.T. descritte nella normativa di riferimento, possiamo oggi occuparci delle caratteristiche e dei requisiti essenziali dell’atto oggetto di deposito.
 
L’Art. 10 del Decreto Ministero delle Finanze 4 agosto2015, detta gli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati per il deposito nel fascicolo tributario telematico.
Per quanto riguarda gli atti, questi dovranno rispettare i seguenti requisiti:
a) essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
b) essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) essere redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (non saranno ammessi depositi di atti e documenti scansionati)
d) essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, esclusivamente in formato CADES (p7m)
Per quanto riguarda i documenti informatici (per i quali è ammessa anche la scansione per immagine) allegati all’atto principale, invece, le caratteristiche dovranno essere le seguenti:
a) essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalita’ Fax);
b) essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
La norma in commento, poi, precisa che la dimensione massima consentita per il deposito di ogni singolo documento informatico è fissata in 5 mb, qualora il documento abbia dimensioni maggiori, sarà obbligatoriamente necessario suddividerlo in più file.
A differenza del Processo Civile Telematico, quindi, innanzitutto il limite di dimensione non caratterizzerà la busta telematica – peraltro inesistente nel PTT – e quindi il complesso di atto e allegazioni da depositare telematicamente, quanto invece il singolo file.
Oltre a questo, altra differenza peculiare, è rappresentata dall’obbligo di sottoscrizione non solo dell’atto principale ma anche di tutti i file allo stesso allegato, nonché dalla possibilità di allegare documenti esclusivamente in formato pdf o tiff e non anche – come invece possibile nel PCT – in formato immagine.
Una prima incongruenza del dettato normativo, però, sembra essere rappresentata dall’esclusione dell’elenco di cui all’art. 10 del Decreto MEF 4 agosto 2015 dei file di tipo eml e di tipo msg, ossia, dei “tipi file” utilizzati nel Processo Civile Telematico per la produzione in giudizio delle email.
Tale anomala esclusione, in effetti, appare – come detto – del tutto incongruente rispetto al disposto di cui al secondo comma dell’art. 9 del Decreto Ministeriale 163/2013, nel quale espressamente si specifica: “Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.”, con ciò di fatto legittimando anche il deposito di file di tipo email.
Ad avviso dello scrivente quindi, ritenendo improbabile che il legislatore abbia voluto indicare come modalità di deposito delle ricevute quella della “stampa su file in pdf”, si tratta di una mera svista in termini di raccordo fra il DM 163/2013 ed il DM 4 agosto 2015, che non inficia però la portata del dettato normativo, il quale chiaramente consente (ed anzi richiede) il deposito delle ricevute delle PEC ai fini del perfezionamento dell’iscrizione a ruolo della procedura tributaria.
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico.

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