Processo tributario telematico

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Processo Tributario Telematico: Il deposito – seconda parte

In questo primo contributo: http://www.sistemiamolitalia.it/processo-tributario-telematico-il-deposito/ ci siamo occupati di analizzare la normativa di riferimento relativa al deposito nel Processo Tributario Telematico, nonché di preparare il ricorso introduttivo per la notificazione.
Continuando – quindi – nella nostra trattazione, il Professionista si troverà a questo punto a dover preparare gli ulteriori allegati al proprio ricorso ed a perfezionare il deposito telematico; il tutto, però, dopo aver provveduto alla notificazione del ricorso de quo.
Come detto nella prima parte di questa breve guida al deposito tributario telematico, tale notificazione sarà effettuata in virtù del combinato disposto dell’art. 16bis comma 3 D. Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 e dell’art. 5 del Decreto Ministeriale 163/2013 (così come attuato dalle specifiche tecniche di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2015) e quindi senza le formalità richieste dalla L. 53 del 1994 che, in realtà, si riferisce unicamente alle notificazioni in proprio in ambito civile ed amministrativo.
Per il corretto perfezionamento della notificazione, però, al ricorso dovrà essere allegata anche la procura rilasciata ex art. 4 D.M. 163 del 2013, che espressamente – al primo comma – prescrive:
“La procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all’atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori di cui all’articolo 3, comma 2, con le modalità di cui all’articolo 9.”
La procura dovrà essere quindi rilasciata su documento informatico sottoscritto digitalmente dal cliente ed inserita all’interno del medesimo messaggio PEC con il quale venga trasmesso il ricorso introduttivo.
Tale documento dovrà poi essere, sempre in via obbligatoria, caricato tramite il SIGIT al momento dell’iscrizione a ruolo della procedura.
Il secondo comma del medesimo articolo, poi, prescrive che “la procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa redatta ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dall’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale.”
Oltre alla sottoscrizione digitale del cliente, quindi, il difensore dovrà apporre anche la propria firma elettronica qualificata o la propria firma digitale, così come previsto – fra l’altro – dall’art. 25 del CAD (decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82).
Ma tali prescrizioni sono da ritenersi valide anche per il caso – per la verità ben più frequente – di procura rilasciata cartaceamente?
L’ultimo comma del sopra citato art. 4 D.M. 163/2013 si occupa, appunto, di rispondere a tale quesito: “Se la procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all’articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all’atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell’incarico, attestata come conforme all’originale ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.“.
Il richiamo espresso all’art. 22 del CAD, però, non dovrà – almeno ad avviso di chi scrive – porre dubbi in relazione alla possibile riviviscenza dell’algoritmo hash con cui, buona parte degli Avvocati, erano stati costretti a cimentarsi per buona parte del 2015, ciò in virtù del fatto che, nonostante la norma compia un richiamo espresso al suddetto articolo 22 del CAD e – di conseguenza – alla normativa attuativa presente nel  “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014” , l’ultima parte dell’art. 4 D.M.163/2013, espressamente prevede come l’attestazione di conformità si compia “mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore” e quindi con chiaro riferimento all’art. 4 comma 2 del sopra citato DPCM 13 novembre 2014 (per il testo integrale del provvedimento si veda: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/12/15A00107/sg).
Posto, quindi, che il ricorso dovrà essere redatto in formato PDF/A (come anche la scansione della procura alle liti, qualora non si voglia utilizzare il formato TIFF) e successivamente sottoscritto digitalmente esclusivamente con firma cades (così come – anche in questo caso – per la procura), da ultimo il Professionista non avrà che da preparare il proprio messaggio email, inserirvi i documenti appena predisposti, estrarre l’indirizzo PEC dell’amministrazione dal registro IPA ed infine premere “invio”.
Dopo aver perfezionato la notificazione, dovremo poi provvedere alla preparazione del deposito telematico vero e proprio.
Salveremo, quindi, le email di accettazione e consegna all’interno di un’apposita cartella del nostro computer, ove inseriremo anche il ricorso e la procura notificate che provvederemo ad estrarre dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC di notificazione.
Provvederemo poi alla scansione dei documenti da allegare al ricorso tributario (ivi compresa la prova dell’avvenuto versamento del contributo unificato tributario), ricordando sempre le prescrizioni dell’art. 10 del decreto MEF 4 agosto 2015, e quindi che tutti gli allegati dovranno essere:
1) in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
2) privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
3) sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale;
4) di dimensioni non superiori a 5mb.
I lettori più attenti, però, si saranno certamente accorti di una problematica che, ad oggi, appare purtroppo senza una vera e propria soluzione espressa, ossia, quella degli allegati non standard.
Mentre nel Processo Civili Telematico, infatti, è prevista la possibilità di inserire all’interno della busta digitale un buon numero di tipologie di allegato digitale (la lista dei formati supportati è contenuta nelle specifiche tecniche 16 aprile 2014), nel Processo Tributario Telematico è ammesso l’upload unicamente di documenti in formato PDF o TIFF, con la palese dimenticanza – quanto meno – dei file di tipo EML e MSG, e quindi dei “file email”.
Di palese dimenticanza deve parlarsi, poiché è la normativa stessa a far emergere un mancato raccordo tra gli articoli del Decreto MEF 4 agosto 2015 il quale, in effetti, se all’art. 7 comma 1 prescrive: “ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dell’art. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l’avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l’iscrizione a ruolo.” (quindi richiedendo espressamente – pur senza differenziarle e parlandone al singolare – il deposito delle ricevute PEC), al comma 2 espressamente richiede che “gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nell’art. 10 …..”, articolo che – come sopra ricordato – prescrive la trasmissione di documenti informatici unicamente in formato PDF e TIFF.
Come vedremo nei successivi contributi relativi al deposito telematico nell’ambito del processo tributario, però, la trasmissione di allegati con formato non standard non dovrebbe comportare il rifiuto del deposito telematico nella sua interezza e potrebbe quindi essere consentita l’allegazione di documenti in formato eml o msg, ma senza garanzia di corretta reperibilità ed integrità degli allegati stessi.
 A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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