Fatturazione elettronica

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Pubblicata la circolare 1/E in tema di trasmissione dati delle fatture

Pubblicata il 7 febbraio la circolare n.1 dell’Agenzia delle Entrate, ad oggetto “Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – Trasmissione telematica all’Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute – Primi chiarimenti”.
 
In sostanza la circolare interviene a chiarire alcuni aspetti con riguardo alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, da applicarsi sia nei casi di opzione per il regime premiale di cui al decreto legislativo 127/2015, sia nei casi di non opzione e quindi obbligo di comunicazione dei dati secondo l’art.21 del decreto legge n. 78/2010 (come sostituito dall’articolo 4 del decreto legge 193/2016).
 
In particolare è stato chiarito che:
 

  • l’utilizzo del sistema di interscambio per trasmettere e ricevere fatture elettroniche in ambito B2B potrà essere utilizzato anche se il soggetto IVA (impresa o professionista) non ha optato per il regime premiale di cui al decreto legislativo 127/2015;

 

  • sia in caso di opzione che di non opzione per il regime premiale, qualora il soggetto IVA trasmetta o riceva alcune fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio, sarà possibile inviare i dati relativi alle restanti fatture, oppure anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole;

 

  • i dati delle fatture emesse, vanno trasmessi indipendentemente dalla loro registrazione, comprese quindi, per esempio, quelle annotate nel registro dei corrispettivi;

 

  • i dati relativi ai campi “detraibile” e “deducibile” sono facoltativi, e sono riferiti all’eventuale detraibilità o deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio d’impresa o professione, come il caso di un’impresa edile nei confronti di un cliente privato con riguardo ai lavori di ristrutturazione edilizia ove il 50% del costo riportato in fattura potrebbe essere dedotto dai redditi del cliente;

 

  • in caso di operazioni soggette ad inversione contabile ( acquisti intra-UE ed acquisti interni), i dati devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti e valorizzando il campo “Natura” con il codice “N6” (inversione contabile/reverse charge).

 
 
Link:  www.agenziaentrate.gov.it
 
A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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