Fatturazione elettronica

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Pubblicato il Decreto recante la tipologia di documento da emettere in caso di trasmissione dei corrispettivi

Pubblicato lo scorso 29 dicembre in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016 ad oggetto Attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l’individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
 
Entrato in vigore il 1° gennaio 2017, il Decreto interviene a regolamentare il “documento commerciale” da emettere nel caso in cui i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art.22 del DPR 633/72 abbiano esercitato l’opzione alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, così come contemplato dall’art.2 comma 1 del Decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127.
 
I tre principali aspetti contenuti nel suddetto Decreto sono:
 

  • i soggetti di cui all’art.22 del DPR 633/72, dovranno documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con l’emissione di un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura oppure la fattura semplificata;

 

  • il documento commerciale deve essere emesso su carta, oppure previo accordo con il destinatario, può essere emesso anche in formato elettronico purchè ne venga garantita l’autenticità e l’integrità;

 

  • il documento commerciale contiene almeno le seguenti informazioni:

a) data e ora di emissione;

b) numero progressivo;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;

d) numero di partita IVA dell’emittente;

e) ubicazione dell’esercizio;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

f) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

 
Qualora nel suddetto documento commerciale venga inserito anche il codice fiscale  oppure la partita IVA dell’acquirente, potrà altresì esplicare gli effetti fiscali, come essere idoneo ai fini della deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi, oppure deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
 
Link:  www.gazzettaufficiale.it
 
A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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