FAQ • Crisi di impresa

Rapporti di fornitura

Con riferimento ai debiti con pagamenti differiti, ed in particolare quelli di fornitura, i termini perentori indicati nel Codice oltre i quali il debito viene a considerarsi indicatore di crisi, possono essere derogati?

Ai sensi degli art. 13 e 24 del D. Lgs. n. 14/2019, i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi di debiti di fornitura scaduti da almeno 120 giorni costituiscono indicatori di crisi. Tuttavia, prima di considerare rilevante lo scaduto ai fini del calcolo del DSCR, bisognerebbe tener conto che nei rapporti business to business il pagamento effettivo può avvenire con una scadenza differita diversa rispetto a quella riportata sui documenti contabili. Pertanto, il saldo ritardato non sarà considerato sintomo di crisi se vengono rispettate contemporaneamente tre condizioni:

  • il fornitore non ha intrapreso azioni volte a pretendere il pagamento e/o gli interessi moratori;
  • il fornitore prosegue regolarmente le forniture;
  • la gestione dell’impresa non ha subìto gravi interruzioni di fornitura.
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