Processo civile telematico

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Riforma dei parametri forensi – incentivi alla redazione di atti ipertestuali

L’8 marzo ultimo scorso il Ministro della Giustizia Orlando ha sottoscritto il nuovo schema di provvedimento recante modifiche al decreto 55/2014 in tema di parametri forensi.
Tale schema è attualmente oggetto di analisi da parte della Corte dei Conti e verrà poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le numerose novità introdotte da questo intervento normativo – di cui ci occuperemo brevemente – hanno riguardato anche il mondo del digitale e, in particolare, la redazione degli atti in formato elettronico.
Andando però nel concreto, i più importanti punti di innovazione e aggiornamento hanno riguardato gli articoli 4, 10, 12 e 20 dell’originario decreto 55/2014.

  • Quanto all’articolo 10 il nuovo testo prevede che “Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, a ciascun arbitro è di regola dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata”, in tal modo specificando che gli importi di cui alla tabella ministeriale non devono intendersi complessivi per tutta l’attività del collegio arbitrale, ma da liquidarsi singolarmente a ciascun arbitro.
  • In merito all’art. 20 è stato introdotto il comma 1bis: “L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.”. Il nuovo testo del decreto, quindi, prevedrà delle specifiche voci di liquidazione per i procedimenti stragiudiziali di mediazione e negoziazione assistita.
  • In relazione invece alle modifiche apportate agli articoli 4 – per l’ambito del processo civile – e 12 – per l’ambito del processo penale –, le stesse si sono rese necessaria al fine di adeguare la normativa sui parametri alla nuova disciplina sull’equo compenso. In pratica, quindi, è stata prevista una soglia minima sotto la quale il Giudice non potrà scendere nella liquidazione del compenso in favore del Difensore.

Approfondendo maggiormente le modifiche apportate all’art. 4 del decreto in parola, dobbiamo necessariamente occuparci del testo riformato del comma I, il quale prescriverà: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.” Con le correzioni apportate al comma de quo, non sarà più possibile scendere oltre il 50% nella riduzione sui per i parametri generali e oltre il 70% nella riduzione per la fase istruttoria, in tal modo recependo anche il parere dato dal Consiglio di Stato dello scorso 27 dicembre 2017. Sul punto la Suprema Corte Amministrativa aveva stabilito che – richiamando le numerose pronunce della Corte di Cassazione sul punto –  “la discrezionalità del giudice nella determinazione giudiziale dei compensi “non può condurre ad una liquidazione che … remuneri l’opera del difensore, al netto delle spese vive, con una somma che in termini assoluti risulti praticamente simbolica e, come tale, non consona al decoro professionale che l’art. 2233, comma 2 c.c. pure impone di considerare” (ex multis: Cass. Civ., Sez. VI, 22 dicembre 2015, n. 25804), principio, quest’ultimo, più volte ribadito anche da questo Consiglio di Stato (Cons. di Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2015 n. 238).” (il testo integrale del parere è reperibile sul sito del Consiglio Nazionale Forense a questo link).
Di particolare interesse, oltre alle ulteriori modifiche apportate in virtù dei principi appena analizzati, è poi l’inserimento del comma 1bis all’interno dell’art. 4 che – negli ultimi giorni – ha fatto molto discutere la stampa specializzata.
Il testo di tale nuovo comma prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto”, sostanzialmente – quindi – il Ministero ha recepito il principio già espresso in passato dal Tribunale di Torino con la Sentenza n° 1497/2017 e già – oltretutto – oggetto di molti interventi di aggiornamento dei vari protocolli distrettuali di intesa fra Magistrati e Avvocati. Si ricorda che il Tribunale di Torino aveva – con la pronuncia in parola – ritenuto di poter aumentare i compensi professionali in favore del Difensore, qualora questi avesse utilizzato – al momento della redazione dell’atto digitale – “…sommari ipertestuali (cioè quei sommari che permettono la “navigazione” dell’atto cliccando sulle sue voci e sottovoci) e i “link” o collegamenti ipertestuali ai documenti (che permettono, cliccando sul collegamento contenuto nell’atto, di aprire ed esaminare con maggiore semplicità i documenti a cui l’atto fa riferimento e che sono stati prodotti unitamente ad esso). Entrambi questi strumenti agevolano lo studio e la comprensione dell’atto e contribuiscono, per questa via, a rendere effettivo il principio del contraddittorio e a rendere più efficiente il processo nel suo insieme.”.
Con questo recente aggiornamento del Decreto 55/2014, quindi, l’utilizzo di tali strumenti all’interno degli atti del processo potrà comportare l’aumento dei compensi in favore del Difensore e ciò in virtù di una più agevole fruizione del documento redatto con tali accorgimenti. Facilità di fruizione che, oltretutto, non riguarderà unicamente il Magistrato ma anche i Difensori delle controparti ed ogni altro attore del processo civile.
 
 
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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